Rescissione del giudicato tardiva inammissibile anche se non conosce lingua italiana (Cass. pen. Sez. VI n. 38823 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. è inammissibile se proposta oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento di cumulo delle pene che richiami compiutamente la sentenza di condanna. La conoscenza della lingua italiana da parte dell’imputato straniero si desume da un iter argomentativo congruo rispetto alle premesse fattuali e scevro da vizi di illogicità manifesta, che valorizzi la presenza sul territorio, l’uso della lingua nelle comunicazioni e la sottoscrizione senza riserve della relata di notifica. La pronuncia emessa all’esito del rito abbreviato presuppone la nomina di un difensore di fiducia e il rilascio di una procura speciale, con conseguente superamento delle deduzioni assertive circa la non conoscenza del processo. Non integra violazione del diritto di difesa l’acquisizione di atti disposta in udienza nel contraddittorio delle parti, quando il difensore presente non proponga opposizioni né chieda rinvio e nessun atto a sorpresa sia utilizzato per la decisione.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato con sentenza del Tribunale di Cagliari, divenuta irrevocabile, ha presentato istanza di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. La Corte di appello di Cagliari l’ha dichiarata inammissibile per tardività, perché proposta oltre il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento di cumulo delle pene, ricevuto a mani proprie e contenente l’indicazione della condanna.
Avverso l’ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione del diritto di difesa per l’acquisizione di atti pervenuti nella materiale disponibilità della Corte solo dopo la chiusura dell’udienza e contestando il giudizio sulla conoscenza della lingua italiana.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha esaminato anzitutto il motivo sulla tardività. Secondo la Corte di appello, il provvedimento di cumulo delle pene, notificato a mani proprie nell’agosto 2024, indicava compiutamente la sentenza di condanna oggetto dell’istanza; l’istanza era stata poi presentata solo nel marzo 2025. Da qui la declaratoria di inammissibilità per superamento del termine perentorio.
La Corte ha ritenuto che la conclusione sulla sicura conoscenza della lingua italiana da parte del condannato poggi su un iter logico-argomentativo solido e congruo rispetto alle premesse fattuali: la presenza sul territorio italiano da almeno sedici anni, l’attività intercettativa che ne evidenziava l’espressione in lingua italiana, anche mediante messaggi scritti, e la sottoscrizione della relata di notifica senza alcuna osservazione. Le deduzioni difensive sulla non conoscenza della lingua sono state pertanto qualificate come assertive.
La Corte ha aggiunto che la sentenza di condanna era stata emessa all’esito del rito abbreviato, il che presuppone la nomina di un difensore di fiducia e il rilascio di una procura speciale. La prospettata falsità della nomina e della procura è stata giudicata assertiva, nonché oggetto di un accertamento che, per la genericità della doglianza, sarebbe stato meramente esplorativo e non demandabile alla Corte di appello.
Quanto alla dedotta violazione del diritto di difesa, la Corte ha ricostruito la scansione procedurale: l’acquisizione dei fascicoli era stata disposta in udienza, nel contraddittorio delle parti; il difensore di fiducia, presente, non aveva mosso opposizioni né chiesto rinvio; la decisione era stata riservata, con l’incarto pervenuto solo dopo la chiusura dell’udienza. Per la Corte nessun atto a sorpresa è stato utilizzato ai fini della decisione, trattandosi di atti relativi al processo della cui regolarità la difesa si doleva.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, in parte generico e in parte manifestamente infondato, con condanna alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.