Inammissibile il ricorso del P.M. avverso la convalida parziale dell’arresto (Cass. pen. Sez. VI n. 38822 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel sistema processuale penale l’interesse ad impugnare, richiesto a pena di inammissibilità dagli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., va inteso in termini di concretezza e attualità e tende al conseguimento di un risultato praticamente favorevole. In caso di arresto per più reati, non sussiste l’interesse del Pubblico Ministero a ricorrere per cassazione avverso il provvedimento di convalida parziale. Il requisito è configurabile solo quando l’impugnazione mira a far valere l’illegittimità della situazione derivante dall’ordinanza che incide sulla libertà personale dell’indagato, non già a ottenere una generica affermazione di correttezza del provvedimento impugnato.
Il Fatto
Il Giudice del Tribunale di Vercelli non convalidava l’arresto in flagranza ai sensi dell’art. 381, comma 1, cod. proc. pen., in relazione al solo delitto di lesioni personali ex artt. 582 – 583 quater, comma 1, cod. pen., per mancanza di querela.
Avverso detto provvedimento il Pubblico Ministero presso il medesimo Tribunale proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, la convalida impone la verifica dei presupposti formali dell’arresto e il controllo va compiuto con valutazione ex ante. Nel caso di specie, contestate le circostanze aggravanti di cui agli artt. 61, n. 2, e 576, n. 5, cod. pen., il reato sarebbe procedibile d’ufficio e non a querela della persona offesa.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione dichiara il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Il Collegio muove dal consolidato orientamento secondo cui l’interesse ad impugnare costituisce una «prospettiva utilitaristica», volta alla rimozione di una situazione di svantaggio processuale e al conseguimento di una decisione più vantaggiosa e logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U. n. 6624 del 27/10/2011).
Gli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. richiamano una nozione di interesse da apprezzare in termini di concretezza e attualità, dovendo il gravame tendere a un risultato non solo teoricamente corretto ma praticamente favorevole, sia al momento della proposizione sia in quello della decisione (Sez. U. n. 40049 del 29/05/2008; Sez. 6, n. 10309 del 22/01/2014; Sez. 1, n. 36038 del 21/09/2005; Sez. 1, n. 25949 del 27/05/2008; Sez. 5, n. 46151 del 15/10/2003; Sez. 5, n. 6676 del 09/11/2001).
Su tali basi la Corte ribadisce l’orientamento della Sezione secondo cui, in caso di arresto per più reati, non sussiste l’interesse del Pubblico Ministero a ricorrere avverso il provvedimento di convalida parziale (Sez. 6, n. 14085 del 16/03/2021). Il requisito di cui all’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. è configurabile solo quando l’impugnazione è presentata per far valere l’illegittimità della situazione derivante dall’ordinanza che incide sulla libertà personale dell’indagato, ovvero per evitare che, in tema di fungibilità della detenzione, possa costituirsi un’illegittima riserva di pena (Sez. 6, n. 28021 dell’11/06/2014; Sez. 1, n. 7981 del 01/02/2008).
I precedenti che riconoscono l’interesse del Pubblico Ministero avverso il provvedimento di mancata convalida dell’arresto non sono in contrasto con tale indirizzo: si tratta di casi in cui il gravame era diretto a rimuovere una decisione destinata ad avere un concreto effetto processuale, non già a ottenere, come nella specie, una generica affermazione di correttezza del provvedimento impugnato. Il ricorso è quindi inammissibile.
Nota della Redazione
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