Cumuli parziali e interesse all’esatta formazione del provvedimento di pene concorrenti (Cass. pen. Sez. 1 n. 12030 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione di pene concorrenti, la formazione del cumulo deve avvenire secondo il criterio dei cumuli parziali, raggruppando le pene relative ai reati commessi sino alla data di quello cui si riferisce la pena parzialmente espiata, con applicazione del criterio moderatore dell’art. 78 cod. pen. e detrazione del presofferto, e, dall’altro lato, la pena residua e le pene inflitte per i reati commessi successivamente. Il condannato ha sempre interesse alla corretta e completa formazione del provvedimento di esecuzione, dovendosi includere nel cumulo non solo le pene non ancora espiate alla data di commissione dell’ultimo reato, ma anche quelle già espiate che possano avere un riflesso sul criterio moderatore o sul cumulo materiale, anche in vista di eventuali benefici penitenziari. I presupposti del concorso di pene vanno determinati con riguardo alla data di commissione dei reati, a nulla rilevando che alcune pene siano state eseguite in anticipo per casuali vicende processuali o esecutive.

Il Fatto

Il condannato proponeva istanza dinanzi alla Corte d’appello di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione, chiedendo che venisse ordinato alla Procura Generale di emettere un nuovo provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, includendovi le sanzioni di cui ad alcuni provvedimenti indicati nel certificato del casellario giudiziale e rimodulando la pena ai sensi dell’art. 78, comma 1, cod. pen.. Il giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza, ritenendo corretta l’esclusione di quei titoli dal cumulo predisposto dal pubblico ministero, in quanto le relative pene sarebbero state già interamente espiate e, comunque, la loro inclusione non avrebbe superato il limite del quintuplo della pena più grave.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha premesso che, nella materia in esame, è necessario procedere alla formazione di cumuli parziali, secondo il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che impone di raggruppare le pene per i reati commessi sino alla data di quello cui si riferisce la pena parzialmente espiata e, separatamente, la pena residua con le pene per i reati successivi. La Corte ha quindi rilevato che il giudice dell’esecuzione non aveva fornito una motivazione adeguata per dimostrare l’osservanza di tali criteri, in particolare avendo escluso l’inclusione di una pena che risultava eseguita dal 19.9.2008 al 17.1.2010, cioè dopo la commissione dei reati oggetto della sentenza considerata come primo titolo del cumulo.

La Corte ha ritenuto erronea l’affermazione del giudice dell’esecuzione circa la carenza di interesse del condannato, richiamando il principio per cui, ai fini dell’esecuzione di pene concorrenti, vanno inserite nel cumulo non solo tutte le pene non ancora espiate alla data di commissione dell’ultimo reato, ma anche quelle già espiate che possano avere un riflesso sul criterio moderatore dell’art. 78 cod. pen. o sul cumulo materiale, anche in vista del conseguimento di eventuali benefici penitenziari. La circostanza che una pena sia stata già eseguita in anticipo rispetto ad altre, per vicende processuali, non incide sulla sussistenza dell’interesse, essendo necessario garantire un ordinato rapporto esecutivo unitario.

Con riguardo all’altro provvedimento di cumulo, la Corte ha rilevato un ulteriore vizio motivazionale: il giudice dell’esecuzione aveva indicato che la pena era stata espiata a decorrere dal 9.5.2000, mentre il certificato dello stato di esecuzione indicava una decorrenza diversa, dal 8.4.2000. Tale discordanza non era stata chiarita, né erano state fornite le ragioni della diversa decorrenza, con conseguente carenza del discorso giustificativo.

L’ordinanza impugnata è stata pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Torino, che dovrà riesaminare la posizione esecutiva del condannato alla luce dei principi enunciati, verificando anche l’effettiva incidenza delle pene escluse sull’entità complessiva della sanzione da espiare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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