Revoca della sospensione condizionale impossibile dopo l’estinzione del reato (Cass. pen. Sez. I n. 38830 del 01.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei casi previsti dall’art. 168, terzo comma, cod. pen., il giudice dell’esecuzione non può disporre la revoca della sospensione condizionale della pena che il giudice della cognizione abbia concesso in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen. per l’esistenza di cause ostative a lui non documentalmente note, allorquando il beneficio si sia ormai consolidato in ragione del decorso del termine e dell’avvenuta maturazione delle condizioni in presenza delle quali si determina, ex art. 167 cod. pen., l’estinzione del reato e non ha luogo l’esecuzione della pena. La revoca di cui al terzo comma dell’art. 168 cod. pen. prescinde da qualsiasi condotta criminosa o evento giuridico sopravvenuti e trova fondamento nell’inosservanza della legge penale che inficia la concessione del beneficio, costituendo il rimedio per eliminare la patologia che l’ha caratterizzata. Tale rimedio incontra però un limite, logico e giuridico, nell’antecedente avveramento dell’effetto estintivo ex art. 167 cod. pen., effetto irreversibile al verificarsi delle condizioni ivi stabilite.

Il Fatto

Il Tribunale di Rovigo, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto la richiesta del Procuratore della Repubblica di revoca della sospensione condizionale della pena concessa al condannato con sentenza del giudice per le indagini preliminari di Venezia del 2002, irrevocabile nel 2003. A fondamento della richiesta il Pubblico ministero osservava che il condannato era gravato da una precedente condanna, a pena non sospesa, riportata con sentenza di patteggiamento del Tribunale di Milano del 1999, irrevocabile nel febbraio 1999, per un fatto commesso nell’ottobre 1998.

Il giudice dell’esecuzione ha rilevato che, sebbene al giudice della cognizione fosse ignoto il precedente ostativo, la richiesta di revoca era intervenuta ben oltre il quinquennio previsto quale periodo di prova. Ha quindi applicato il principio di Sez. I n. 21603 del 2024. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico ministero, denunciando la violazione degli artt. 163, 164 e 168 cod. pen. e dell’art. 674 cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara il ricorso infondato e intende dare continuità al principio espresso in Sez. I n. 21603 del 2024 e in arresti successivi (Sez. I n. 29717 del 2025; Sez. I n. 25121 del 2025; Sez. I n. 15689 del 2024). Il Pubblico ministero aveva opposto che in tal modo il condannato avrebbe beneficiato di una sospensione illegittimamente concessa, nonostante il chiaro disposto normativo e il principio di Sez. Un. n. 36460 del 2024, e aveva evidenziato l’obbligatorietà della revoca per assenza di discrezionalità valutativa.

La Corte ricostruisce la distinzione tra le ipotesi di revoca previste dall’art. 168 cod. pen. Le fattispecie di revoca-decadenza sono accomunate dal correlarsi a fatti sopravvenuti alla pronuncia di concessione, quali la commissione di un delitto o di una contravvenzione della stessa indole, il mancato adempimento degli obblighi imposti, la pronuncia di ulteriore condanna per delitto anteriormente commesso che, cumulata, ecceda i limiti dell’art. 163 cod. pen., o la nuova condanna che consente la revoca discrezionale.

La revoca di cui al terzo comma dell’art. 168 cod. pen. prescinde invece da qualsiasi condotta criminosa o evento giuridico sopravvenuti e trova fondamento nell’inosservanza della legge penale che inficia la stessa concessione del beneficio: è il rimedio per eliminare la patologia originaria. Tuttavia, l’attivazione di tale rimedio incontra un limite nell’antecedente avveramento dell’effetto estintivo ex art. 167 cod. pen., che non è normativamente impedito durante la latenza della situazione giuridica evocata dall’art. 168, terzo comma, cod. pen.

L’effetto estintivo risulta irreversibile al verificarsi delle condizioni stabilite, pur se la relativa declaratoria non sia ancora intervenuta. La soluzione è coerente con il quadro normativo — in cui l’estinzione del reato si produce per legge — e con le esigenze di stabilità del sistema e di certezza delle situazioni giuridiche. Diversamente, il condannato, pur in assenza di fatti colpevoli successivi, rimarrebbe esposto sine die all’eventualità di un’esecuzione penale, oltre ogni ragionevole limite di proporzione.

Il principio, posto a tutela del condannato che non sia incorso nel lasso temporale previsto in recidive considerate rilevanti dall’ordinamento, risulta nel caso in esame correttamente applicato, con conseguente rigetto del ricorso della Parte pubblica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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