Ricorso del PM inammissibile se censura la lettura delle captazioni (Cass. pen. Sez. VI n. 38825 del 01.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità il controllo sulla motivazione del provvedimento cautelare è circoscritto alla verifica della sua esistenza e coerenza logica, restando preclusa ogni rilettura degli elementi di fatto. È pertanto inammissibile il ricorso che si limiti a proporre una diversa lettura dei colloqui intercettati o ad attribuire una valenza probatoria differente a condotte già esaminate dal giudice del riesame. Il travisamento della prova è deducibile solo quando il giudice di merito abbia fondato il convincimento su una prova inesistente o su un risultato obiettivamente diverso; non è invece deducibile il travisamento del fatto, che si risolve in una inammissibile sovrapposizione valutativa. La scelta di valorizzare un passaggio dell’interlocuzione captata anziché un altro attiene al merito e non è sindacabile se sorretta da motivazione adeguata.

Il Fatto

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame, in data 24/06/2025, aveva solo in parte confermato l’impostazione accusatoria. I giudici del gravame avevano riconosciuto la gravità del quadro indiziario, in ordine ai reati di detenzione e cessione di sostanza stupefacente, ma avevano escluso la configurabilità del reato associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 in riferimento ad alcuni dei soggetti coinvolti.

Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando il carattere illogico e contraddittorio del provvedimento, che per un verso aveva ammesso l’operatività di una struttura associativa limitatamente a una cellula e, per altro verso, l’aveva negata rispetto ad altri gruppi. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione muove dalla preliminare delimitazione del proprio orizzonte cognitivo. Per espressa volontà del legislatore, la Corte di cassazione non può sindacare l’adeguatezza delle argomentazioni con cui il giudice di merito ha sostanziato il proprio convincimento, purché le ragioni siano esposte in modo logico e congruo. Al giudice di legittimità è dunque preclusa la rilettura degli elementi di fatto e l’adozione di nuovi parametri ricostruttivi, perché un simile procedere trasformerebbe la Corte in un ulteriore giudice del fatto, mentre essa è e resta giudice della motivazione.

Da tale premessa discende che i vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla manifesta illogicità o dalla contraddittorietà su aspetti essenziali non trovano ingresso in sede di legittimità. La Corte richiama sul punto il precedente delle Sez. VI n. 13809 del 17/03/2015, per escludere l’ammissibilità delle doglianze che attaccano la persuasività o la puntualità dell’argomentare, ove l’illogicità non sia manifesta.

Il Collegio distingue poi nettamente il travisamento della prova dal travisamento del fatto. Il primo è deducibile quando il giudice di merito abbia fondato il convincimento su una prova inesistente o su un risultato obiettivamente diverso da quello reale. Il secondo non è invece prospettabile, perché implicherebbe la sovrapposizione della valutazione del giudice di legittimità a quella compiuta nei gradi di merito.

Tale approdo si impone con particolare evidenza nel caso concreto, nel quale l’impugnazione ha posto un mero problema di lettura dei colloqui telefonici e di interpretazione di espressioni e frasi. Si tratta di questione di fatto, rimessa all’apprezzamento del giudice del merito e sottratta al giudizio di legittimità, avendo il giudice della cautela ripercorso le captazioni e fornito una lettura logica e congrua. Neppure è scrutinabile la scelta di valorizzare un passaggio dell’interlocuzione anziché un altro, trattandosi di aspetto afferente al merito e sorretto da motivazione adeguata.

Le stesse conclusioni valgono per le censure volte ad attribuire una diversa valenza probatoria a condotte ed episodi che erano stati sottoposti allo scrutinio dei giudici del riesame e, all’esito di una lettura unitaria del compendio investigativo, ritenuti privi di significato dimostrativo nei limiti della semiplena cognitio tipica della fase cautelare. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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