Notifica postale e revoca sospensione condizionale richiedono prova effettiva ricezione (Cass. pen. Sez. I n. 38829 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di esecuzione l’omesso avviso all’interessato della fissazione della data dell’udienza camerale integra una nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, per effetto dell’estensiva applicazione delle regole dettate per l’omessa citazione dell’imputato e del difensore nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza. In tema di notificazioni a mezzo posta, la sola spedizione della raccomandata con cui si comunica l’avvenuto deposito dell’atto presso l’ufficio postale non prova il perfezionamento della procedura: è necessaria la dimostrazione dell’effettiva ricezione della raccomandata informativa da parte del destinatario, poiché solo tale adempimento garantisce la conoscenza dell’atto e l’esercizio dei diritti di difesa.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Trieste ha revocato, ai sensi dell’art. 168, primo comma n. 1), cod. pen., la sospensione condizionale della pena concessa con una precedente sentenza di condanna, divenuta irrevocabile nel 2009.
A fondamento dell’impugnazione ha dedotto di avere avuto conoscenza del provvedimento di revoca soltanto in occasione della notifica dell’ordine di esecuzione, e ha eccepito la nullità dell’ordinanza per l’omesso avviso, nei suoi riguardi, della trattazione dell’udienza camerale e per la mancata comunicazione della nomina del difensore di ufficio. Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina due profili distinti. Quanto alla mancata comunicazione della nomina del difensore d’ufficio, l’eccezione è giudicata manifestamente infondata: la disposizione dell’art. 28 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale non è presidiata da alcuna sanzione di nullità, sicché l’omissione non inficia l’atto al cui compimento la nomina era finalizzata. Il Collegio richiama sul punto Sez. II n. 48055 del 28.09.2018, Sez. VI n. 26095 del 03.06.2010 e Sez. I n. 9541 del 02.02.2006, osservando che l’argomento vale a maggior ragione nel caso concreto, essendo il difensore di ufficio presente all’udienza.
Viene inoltre escluso il richiamo a Sez. Un. n. 24630 del 26.03.2015, il cui oggetto di scrutinio riguarda il diverso caso dell’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato.
È invece accolta l’eccezione relativa all’omesso avviso all’interessato della fissazione dell’udienza. Secondo la Corte tale omissione, nel procedimento di esecuzione, integra pacificamente una causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d’ufficio, per estensione delle regole dettate a tutela dell’imputato e del difensore. Su questo punto vengono citate Sez. III n. 404 del 2020, Sez. I n. 45575 del 2015 e Sez. I n. 26791 del 2009.
La Corte affronta poi la disciplina delle notificazioni a mezzo posta. Quando l’atto non è consegnato al destinatario per rifiuto, temporanea assenza o inidoneità di altre persone legittimate, la spedizione della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito non è sufficiente a provare il perfezionamento della procedura: occorre che l’organo notificante dimostri l’effettiva ricezione dell’atto da parte del destinatario. Nel caso concreto, dalla documentazione emerge soltanto l’apposizione di un timbro con voci compilate a mano sulla cartolina, il deposito del plico presso l’ufficio postale e la spedizione della seconda raccomandata, con l’indicazione che l’atto non è stato ritirato nel termine di dieci giorni. Manca però l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa, sicché la notificazione del decreto di fissazione dell’udienza è nulla. Ne consegue l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Trieste, secondo il principio di Sez. V n. 31992 del 05.03.2018.
Nota della Redazione
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