Recidiva nel biennio e poteri istruttori del giudice (Cass. pen. Sez. IV n. 38972 del 03.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La prova della recidiva nel biennio, idonea a escludere il reato contravvenzionale dalla depenalizzazione ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, non richiede un’attestazione documentale della definitività del pregresso illecito amministrativo. È sufficiente un elemento di prova di sicuro valore probatorio, accompagnato dalla mancata allegazione, da parte dell’interessato, di un ricorso avverso l’irrogazione della sanzione o di una richiesta di oblazione non respinta, fermo restando che la dimostrazione della definitività resta a carico dell’accusa. Il giudice può esercitare i poteri istruttori d’ufficio ex art. 507 cod. proc. pen. anche su prove non richieste dalle parti, trattandosi di potere funzionale al controllo giudiziale sulla completezza del compendio probatorio.
Il Fatto
Il Tribunale di Salerno, con sentenza del 22 aprile 2025, aveva assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 116 cod. strada perché il fatto non costituisce reato. Gli si contestava di avere guidato un’autovettura senza patente, mai conseguita, dopo avere commesso il medesimo fatto in epoca precedente.
Il Tribunale aveva ritenuto non provata la definitività della pregressa contestazione amministrativa e non attivabili i propri poteri istruttori per accertarla. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Salerno ha proposto ricorso per cassazione deducendo il vizio di motivazione, sia sull’argomento del decorso del termine dei sessanta giorni dalla contestazione, sia sull’asserita impossibilità di approfondimento istruttorio.
La Motivazione della Corte
La Corte premette la questione dell’ammissibilità del ricorso. La sentenza di proscioglimento relativa a reato contravvenzionale è ricorribile per cassazione, trattandosi di reato per cui è prevista la citazione diretta ai sensi dell’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. Rileva, sul punto, la modifica dell’art. 593 cod. proc. pen. operata dall’art. 2, comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114: mentre prima il pubblico ministero poteva appellare contro le sentenze di proscioglimento, oggi non può appellare per i reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2.
Nel merito, la Corte richiama il costante orientamento di legittimità secondo cui, per la prova della recidiva nel biennio, non è necessario produrre l’attestazione documentale della definitività dell’accertamento del pregresso illecito. È sufficiente un elemento di prova, accompagnato dalla mancata allegazione, da parte dell’interessato, di aver proposto ricorso o richiesta di oblazione non respinta. Resta fermo che la prova della definitività è a carico dell’accusa, la quale può fornirla con elementi di sicuro valore probatorio.
Il Tribunale, pur avendo richiamato l’annotazione di P.G. e l’esame del teste verbalizzante — da cui risultava che l’imputato non era provvisto di patente e che era già stato sanzionato per la stessa contestazione — ha disatteso tali principi. Ha ritenuto non provata la recidiva pur dando atto che l’imputato non aveva fornito alcuna versione difensiva.
La Corte censura anche il secondo passaggio: il Tribunale ha qualificato l’eventuale iniziativa istruttoria come “atto esplorativo” non spettante al giudice. Al contrario, spetta al giudice il potere di integrazione probatoria ex art. 507 cod. proc. pen. anche su prove non richieste o non acconsentite dalle parti, poiché tale potere garantisce il controllo giudiziale sull’esercizio dell’azione penale e sulla completezza del compendio probatorio.
Da qui la fondatezza del ricorso e l’annullamento con rinvio al Tribunale di Salerno, in diversa composizione, per nuovo giudizio.
Nota della Redazione
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