Inammissibile il ricorso sul diritto all’interprete se riproposto senza critica (Cass. pen. Sez. VII n. 29640 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso che denunci la violazione di norme processuali poste a pena di nullità per l’omessa traduzione degli atti in una lingua comprensibile all’imputato straniero è inammissibile quando si limiti a riprodurre profili di censura già vagliati e disattesi dal giudice del merito con corretti argomenti giuridici, senza specifica critica e mirando a una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità. La verifica sull’effettiva conoscenza della lingua italiana da parte dell’imputato costituisce accertamento di fatto riservato al giudice del merito, che può desumerla da circostanze sintomatiche, quali la comprensione dimostrata nel corso delle attività di polizia giudiziaria, il possesso di un titolo di soggiorno e l’esercizio di un’attività commerciale a contatto con il pubblico. Il difetto di specificità e la mancata individuazione di travisamenti di emergenze processuali precludono il riesame nel giudizio di legittimità.
Il Fatto
La ricorrente, amministratore unico di una società operante nell’importazione e vendita di materiale elettrico, era stata dichiarata responsabile dal Tribunale di Roma del reato di cui agli artt. 81, secondo comma, 56 e 515 cod. pen., per avere detenuto e posto in vendita prodotti elettrici recanti il marchio CE senza la congrua documentazione tecnica attestante la regolare apposizione, con atti idonei a indurre in errore gli acquirenti sulla sicurezza dei beni.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 2 ottobre 2025, aveva confermato la condanna. La difesa aveva proposto ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, la violazione di norme processuali previste a pena di nullità per la mancata traduzione degli atti in una lingua a lei comprensibile.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha ritenuto il motivo non consentito in sede di legittimità. La censura, infatti, risulta meramente riproduttiva di profili già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice del merito con corretti argomenti giuridici, e non è scandita da specifica critica. Il ricorso appare piuttosto volto a prefigurare una diversa lettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, senza pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali.
La Corte ha poi richiamato il percorso argomentativo della sentenza impugnata, che aveva rigettato l’eccezione sulla base di circostanze sintomatiche. In primo luogo, già in occasione del secondo sopralluogo presso l’esercizio commerciale, avvenuto il 20 agosto 2020, la ricorrente aveva dimostrato di comprendere la lingua italiana e il significato del sequestro compiuto. In secondo luogo, erano trascorsi due anni da quel momento al tempo della notifica dell’avviso di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen. In terzo luogo, la ricorrente era titolare di un permesso di soggiorno dal 2017.
Tali circostanze sono state considerate dal giudice del merito già sufficienti a ritenere ragionevolmente che la ricorrente conoscesse la lingua italiana all’inizio del procedimento. A ciò si è aggiunto che tale valutazione era rafforzata dall’esercizio di un’attività commerciale di vendita al pubblico, circostanza da cui aveva preso le mosse il procedimento stesso.
Esclusa la fondatezza delle censure, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha posto a carico della ricorrente, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento e il versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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