Ricettazione attenuata e prescrizione, rileva l’ipotesi base (Cass. pen. Sez. VII n. 38964 del 02.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricettazione, l’ipotesi del fatto di speciale tenuità prevista dall’art. 648, comma quarto, cod. pen. non costituisce un’autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante. Ne deriva che, ai sensi dell’art. 157 cod. pen., non se ne può tenere conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, che va computato con esclusivo riferimento al limite edittale massimo previsto per l’ipotesi base. Il ricorso che riproponga in sede di legittimità censure di merito è inammissibile per causa originaria e non instaura un regolare rapporto processuale di impugnazione.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello ha confermato l’affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione attenuata di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen.

Con un primo motivo deduce la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, sostenendo che la fattispecie di speciale tenuità non rientri nel computo del termine prescrizionale e che, considerando il massimo edittale di otto anni, il reato sarebbe comunque prescritto alla data del 09.12.2024. Con il secondo motivo contesta l’affermazione di responsabilità in punto di dolo e di riconducibilità degli animali all’imputato. Con il terzo motivo denuncia l’inutilizzabilità di alcuni atti di polizia giudiziaria e un vizio di travisamento della prova.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene il primo motivo manifestamente infondato. Richiama il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, espresso da Sez. VII n. 39944 del 08.07.2022, secondo cui l’ipotesi del fatto di speciale tenuità non è autonoma figura di reato ma circostanza attenuante. Per l’art. 157 cod. pen., quindi, il termine di prescrizione si computa sul limite edittale massimo dell’ipotesi base, senza considerare l’attenuante.

Quanto alla dedotta prescrizione calcolata sul massimo di otto anni, la Corte osserva che il ricorrente non tiene conto della sospensione della prescrizione per 194 giorni. Tale sospensione sposta la data di maturazione al 21 giugno 2025, oltre la pronuncia della sentenza di appello. Il motivo è pertanto infondato anche sotto questo profilo.

Il secondo motivo è inammissibile. Il ricorrente ripropone osservazioni di merito già esposte con il gravame, chiedendo di fatto una diversa valutazione degli elementi di prova. La Corte richiama Sez. IV n. 36769 del 09.06.2004: il giudice di legittimità, investito di un ricorso che prospetti un travisamento del fatto, non può optare per la ricostruzione che ritiene più adeguata, ma può solo verificare, negli stretti limiti della censura, se un mezzo di prova esista e se il risultato della prova sia quello indicato dal giudice di merito.

Il terzo motivo è parimenti inammissibile. L’eccezione di inutilizzabilità è aspecifica: il ricorrente avrebbe dovuto illustrare l’incidenza dell’eventuale eliminazione dell’elemento ai fini della prova di resistenza, secondo il principio di Sez. II n. 7986 del 18.11.2016, dep. 2017. Tale incidenza non è dedotta né emerge dalla sentenza impugnata. Anche il vizio di travisamento della prova è generico e inammissibile, non ricorrendo i presupposti indicati da Sez. II n. 5336 del 09.01.2018 per la deducibilità in caso di doppia conforme.

La Corte richiama infine il principio di Sez. I n. 14013 del 12.11.1999: il ricorso contenente censure di fatto è inammissibile per causa originaria e non instaura un regolare rapporto processuale, con la conseguenza che la sentenza impugnata passa in cosa giudicata e resta precluso ogni accertamento di sopravvenute cause di non punibilità, ivi compresa la prescrizione. Dichiara quindi inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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