Cessione PostePay attivata ad hoc integra concorso in truffa (Cass. pen. Sez. 2 n. 7999 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concorso di persone nel reato, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuata nel fatto che la prima postula un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un contributo partecipativo positivo, morale o materiale, all’altrui condotta criminosa. Tale contributo si realizza anche solo assicurando all’altro concorrente lo stimolo all’azione criminosa o un maggiore senso di sicurezza. La volontà di concorrere non presuppone un previo accordo, essendo sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui. L’elemento soggettivo del concorrente può configurarsi anche a titolo di dolo indiretto, quando l’evento, materialmente riconducibile alla condotta altrui, sia stato preveduto ed accettato come conseguenza dell’azione concordata.
Il Fatto
Il Tribunale di Savona aveva assolto due imputati dal reato di concorso in truffa ai danni di un venditore online, al quale era stato prospettato l’acquisto di mobili e che, con artifizi e raggiri, era stato indotto ad accreditare somme su carte PostePay, due delle quali intestate agli imputati. Questi ultimi avevano dichiarato di aver attivato le carte su richiesta di persone sconosciute, cedendole dietro pagamento di denaro, a causa di problemi economici e di tossicodipendenza. Il giudice aveva ritenuto il loro ruolo inquadrabile nella connivenza non punibile, escludendo un contributo partecipativo e la sussistenza dell’elemento soggettivo. Avverso la pronuncia assolutoria proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, censurando la sentenza impugnata per non aver applicato i corretti princìpi in materia di concorso di persone. Richiamando il principio per cui la connivenza non punibile postula una condotta meramente passiva, la Corte ha evidenziato come l’attivazione delle carte PostePay e la loro successiva cessione a terzi costituisca un contributo partecipativo positivo alla realizzazione della truffa, perfezionatasi anche grazie alla disponibilità di tali strumenti di pagamento.
La Corte ha precisato che l’attivazione delle carte, avvenuta poco prima della loro cessione, era indicativa di una operazione “di favore” compiuta in vista della loro illecita utilizzazione. A nulla rilevano le condizioni di marginalità e i problemi economici degli imputati, che non escludono la consapevolezza dell’uso illecito. La volontà di concorrere, inoltre, non richiede un previo accordo con l’autore materiale, essendo sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza del proprio contributo alla realizzazione del fatto collettivo.
La Corte ha infine chiarito che il dolo del concorrente può radicarsi anche nel dolo indiretto, ovvero nella rappresentazione e accettazione del rischio che l’evento dannoso si verifichi come conseguenza della propria condotta. Nel caso di specie, gli imputati non hanno addotto alcun motivo lecito per attivare e cedere le carte, circostanza che rende evidente la loro adesione al proposito criminoso altrui. La sentenza è stata pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Savona in diversa composizione per un nuovo giudizio.
Nota della Redazione
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