Prosecuzione di lavori su manufatti abusivi integra nuova condotta illecita (Cass. pen. Sez. III n. 38975 del 03.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La prosecuzione dei lavori su manufatti abusivamente realizzati integra una nuova condotta illecita, a prescindere dall’entità dei lavori eseguiti e anche quando per le condotte relative alla iniziale edificazione sia maturato il termine di prescrizione. I nuovi interventi ripetono le stesse caratteristiche di illegittimità dell’opera principale cui accedono, e il manufatto preesistente utilizzato per completarli mutua i caratteri di illegittimità, indipendentemente dall’epoca della sua realizzazione. Integra modificazione permanente dello stato materiale e della conformazione del suolo, soggetta a permesso di costruire, l’attività di sistemazione del terreno mediante vespaio filtrante e massetto in calcestruzzo che determini riempimento e innalzamento del fondo per realizzarvi un’area di parcheggio.

Il Fatto

Il Tribunale di Crotone, con sentenza del 14 gennaio 2025, aveva assolto l’imputato perché il fatto non sussiste dal reato di cui all’art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001. L’addebito riguardava la realizzazione, in assenza del prescritto titolo autorizzatorio, di un rilevato con riempimento in pietrame contenuto da un muro in cemento armato, su un fondo di proprietà dell’imputato.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, deducendo, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’errata applicazione degli artt. 3, 6, 10 e 44 d.P.R. n. 380 del 2001 e un vizio della motivazione. La parte civile ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza quanto alla formula liberatoria adottata.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, ravvisando nella decisione impugnata una motivazione certamente illogica. Il Tribunale, pur premettendo corretti richiami al consolidato orientamento di legittimità, aveva poi ritenuto sussistere un dubbio sull’epoca di realizzazione del muro di contenimento e sulla portata dei lavori eseguiti, affermando di non poter apprezzare la reale dimensione e natura dell’opera né stabilire la disciplina applicabile.

Il percorso argomentativo della Suprema Corte muove dal principio secondo cui occorre il permesso di costruire anche per le attività che, pur non integrando interventi edilizi in senso stretto, determinano una modificazione permanente dello stato materiale e della conformazione del suolo, per adattarlo a un impiego diverso da quello proprio in relazione alla sua condizione naturale e alla sua qualificazione giuridica.

La Corte richiama il principio, espresso in Sez. III n. 30673 del 24/6/2021, Rv. 282162, Sez. III n. 48026 del 10/10/2019, Rv. 277349, Sez. III n. 38495 del 19/05/2016, Rv. 267582 e Sez. III n. 26367 del 25/3/2014, Rv. 259665, secondo cui la prosecuzione dei lavori su manufatti abusivamente realizzati concretizza una nuova condotta illecita, a prescindere dall’entità dei lavori e dalla maturata prescrizione delle condotte relative alla iniziale edificazione: i nuovi interventi ripetono infatti le stesse caratteristiche di illegittimità dell’opera principale cui accedono.

Nel caso concreto, il Tribunale ha trascurato l’evidente illegittimità dell’attività di sistemazione del terreno, realizzata mediante vespaio filtrante in pietrame e massetto in calcestruzzo armato, che aveva determinato il riempimento e l’innalzamento del fondo e il posizionamento di una copertura in calcestruzzo per ricavarne un’area di parcheggio. Il preesistente muro in cemento armato, utilizzato come contenimento del terrapieno, accede alle opere abusivamente realizzate e ne mutua i caratteri di illegittimità, indipendentemente dall’epoca della sua realizzazione.

Tale condotta e il suo risultato sono stati riferiti concordemente dai testi escussi, sicché risulta manifestamente illogico il dubbio manifestato dal Tribunale circa la consistenza dei lavori e la loro qualificazione, oltre al rilievo attribuito all’epoca di realizzazione del muro. La sentenza è stata pertanto annullata, con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro per un nuovo esame delle risultanze istruttorie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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