Inammissibile il ricorso reiterato preclude il rilievo della prescrizione maturata (Cass. pen. Sez. VII n. 35522 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’inammissibilità dei motivi di ricorso per mera reiterazione delle censure già proposte in appello, che si risolvano in una diversa valutazione del compendio probatorio, non consente la formazione di un valido rapporto d’impugnazione. Ne deriva che il giudice di legittimità non può rilevare né dichiarare la prescrizione del reato eventualmente maturata dopo la sentenza impugnata. La doppia conforme di merito, ove sorretta da motivazione congrua, coerente e non manifestamente illogica, non è sindacabile nel merito probatorio. L’inammissibilità travolge anche il motivo sull’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche, quando la doglianza si sostanzi in una rivalutazione della gravità della condotta.
Il Fatto
La Corte d’appello di Palermo conferma la condanna del ricorrente per l’esercizio senza autorizzazione dell’attività di parcheggiatore, integrante la contravvenzione di cui all’art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Il fatto risale al 16 aprile 2019.
Nell’interesse dell’imputato viene proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi: vizio di motivazione sulla responsabilità, omesso riconoscimento delle attenuanti generiche e decorso della prescrizione successivamente alla sentenza di secondo grado. In particolare, il ricorrente deduce che, dalla data di consumazione, sarebbero decorsi cinque anni, un mese e quattordici giorni, computati tutti i periodi di sospensione, anche in relazione ai due giudizi di merito.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che i motivi primo e terzo sono inammissibili per mera reiterazione delle doglianze d’appello, alle quali il giudice di merito ha già risposto con motivazione congrua, coerente e non manifestamente illogica. Le censure, lungi dal prospettare vizi di legittimità, mirano a sostituire la valutazione del giudice di merito nell’apprezzamento delle prove, condotta in ipotesi di doppia conforme.
Il ricorrente valorizza l’interazione con un solo utente della strada, l’estemporaneità del controllo e l’assenza di chiavi e denaro al momento del controllo. La Corte ribatte che i giudici di merito hanno invece considerato che l’imputato, già sanzionato in via amministrativa per la medesima attività, è stato notato dalle forze dell’ordine mentre indirizzava gesti e indicazioni agli automobilisti in una centrale via di Palermo e in orario diurno. Il mancato rinvenimento di chiavi e denaro resta perciò circostanza priva di rilievo decisivo.
Quanto alle attenuanti generiche, la Corte osserva che la difesa le fonda su una diversa valutazione della gravità della condotta e sulla risalenza dei precedenti. Il giudice di merito ha invece valorizzato la centralità della via, l’orario diurno e la condotta di vita anteatta, ritenuta espressiva di assoluto disinteresse verso le norme penali. Si tratta di apprezzamenti in fatto, non sindacabili in sede di legittimità.
Sul motivo relativo alla prescrizione, la Corte applica il principio per cui l’inammissibilità dei motivi, non consentendo la formazione di un valido rapporto d’impugnazione, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare l’eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata. Richiama in proposito le Sezioni Unite n. 32 del 2000, Sez. Un. n. 12602 del 2015 e Sez. Un. n. 23428 del 2005.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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