Furto di energia e querela: contrasto sulla contestazione suppletiva (Cass. pen. Sez. IV n. 38973 del 03.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di furto, la circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., configurata dalla destinazione della cosa sottratta a pubblico servizio o a pubblica utilità, ha natura valutativa e non può ritenersi contestata in fatto quando l’imputazione ometta qualsiasi indicazione, diretta o mediante formule equivalenti, di tale destinazione. Ove sia decorso il termine previsto dall’art. 85 d.lgs. n. 150/2022 senza che la persona offesa abbia proposto querela, sussiste contrasto giurisprudenziale sulla possibilità per il pubblico ministero di modificare l’imputazione in udienza contestando la predetta aggravante, con conseguente procedibilità d’ufficio del reato, ovvero sull’obbligo del giudice di rilevare immediatamente la causa di non procedibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.

Il Fatto

Il Tribunale di Catania, all’udienza del 7 dicembre 2023, ha dichiarato non doversi procedere ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. nei confronti degli imputati per mancanza della condizione di procedibilità in relazione al delitto di furto aggravato di energia elettrica. Gli imputati erano accusati di essersi impossessati di quantitativi di energia, manomettendo il contatore e allacciando abusivamente l’impianto alla rete del fornitore.

Il giudice ha rilevato che era decorso infruttuosamente il termine di novanta giorni per la proposizione della querela previsto dall’art. 85 d.lgs. n. 150/2022. Il pubblico ministero aveva contestato, nella medesima udienza, l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., sostenendo la procedibilità d’ufficio del reato. Il Tribunale ha ritenuto tardiva la contestazione suppletiva, perché intervenuta quando l’azione era già divenuta improcedibile. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Catania.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta due questioni che hanno generato contrasti all’interno della Sezione e tra Sezioni. La prima riguarda la contestazione in fatto dell’aggravante della destinazione dell’energia elettrica a pubblico servizio. La seconda concerne la possibilità di contestare in udienza tale aggravante dopo il decorso del termine per la querela.

Quanto al primo profilo, la Corte aderisce all’orientamento prevalente che riconosce natura valutativa alla circostanza aggravante, richiamando Sez. U n. 24906 del 2019 (Sorge). Il capo d’imputazione originario, osserva il Collegio, non conteneva alcun riferimento esplicito, né mediante formule equivalenti, alla destinazione della res a pubblico servizio, limitandosi a descrivere la manomissione del contatore e l’allaccio abusivo. L’unica aggravante espressamente contestata era quella della violenza sulle cose. Ne deriva una indeterminatezza degli elementi costitutivi che ha compromesso le garanzie difensive, in linea con Sez. IV n. 26798 del 2024.

Esclusa la contestazione implicita dell’aggravante, la Corte esamina il secondo profilo, sul quale registra tre orientamenti. Un primo indirizzo consente al pubblico ministero di modificare l’imputazione in udienza, valorizzando il potere-dovere di conformare l’accusa e il principio di obbligatorietà dell’azione penale di cui all’art. 112 Cost. Un secondo orientamento, richiamando Sez. U n. 49935 del 2023 (Domingo), ritiene che la contestazione successiva al maturare della causa di non punibilità sia inefficace, dovendo il giudice pronunciare immediata declaratoria ex art. 129 cod. proc. pen. Un terzo indirizzo ammette la contestazione suppletiva ma solo entro la prima udienza dibattimentale.

Il Collegio rileva che nel caso concreto la contestazione è intervenuta ben dopo l’apertura del dibattimento e dopo che erano state celebrate tre udienze successive alla scadenza del termine del 30 marzo 2023. La questione appare decisiva ai fini dell’esito del giudizio.

La Corte rimette pertanto il ricorso alle Sezioni Unite ex art. 618, comma 1, cod. proc. pen., sottoponendo il quesito se, decorso il termine per la querela, il pubblico ministero possa contestare l’aggravante che rende il reato procedibile d’ufficio, oppure il giudice debba immediatamente rilevare la causa di non procedibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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