Sequestro preventivo ambientale, onere probatorio sul sottoprodotto (Cass. pen. Sez. III n. 38981 del 03.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di sequestro preventivo disposto per attività non autorizzata di gestione di rifiuti, le condizioni di liceità dell’utilizzo del materiale o quelle che ne escludono la qualificazione come rifiuto devono essere allegate e provate da chi le invoca. Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame è ammesso esclusivamente per violazione di legge, comprensiva degli errores in iudicando e in procedendo e dei vizi di motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. La commistione di materiali e la selezione effettuata in un impianto, fuori dal tempo tecnico e dal luogo di rinvenimento, integrano attività di gestione del rifiuto soggetta ad autorizzazione. Il rigetto implicito della richiesta subordinata di dissequestro è giustificato dal pericolo urgente e conclamato di aggravamento del danno ambientale.

Il Fatto

Il Tribunale, adito con richiesta di riesame ex art. 322 cod. proc. pen., ha confermato il decreto di sequestro preventivo di alcune aree e dei mezzi strumentali emesso dal G.i.p. nel procedimento per il reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen., contestato a due soggetti nelle rispettive qualità di amministratore di fatto e di legale rappresentante di una società agricola.

I ricorrenti hanno impugnato per cassazione deducendo la qualificazione del materiale come sottoprodotto e non come rifiuto, la mancata risposta alla richiesta subordinata di dissequestro e il difetto di motivazione su alcune deduzioni difensive. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla regola processuale consolidata secondo cui il ricorso avverso le ordinanze in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge, comprensiva dei vizi di motivazione radicali e tali da rendere incomprensibile l’itinerario logico del giudice, richiamando in proposito Sez. II n. 49739 del 10/10/2023.

Quanto alla posizione di uno dei ricorrenti, si pone un preliminare problema di interesse a proporre ricorso, non risultando in capo allo stesso alcun diritto alla restituzione dei beni. La Corte richiama il recente intervento delle Sezioni Unite (proc. Calvarese, informazione provvisoria n. 30 del 25/09/2025), che ha superato l’orientamento di chiusura ammettendo il riesame ove l’indagato alleghi un interesse concreto e attuale. Nella specie tale interesse non è stato dedotto, con conseguente inammissibilità.

I motivi della restante ricorrente risultano reiterativi e manifestamente infondati. Il Tribunale ha valorizzato le verifiche tecniche, che avevano accertato la commistione di materiali (sfalci e potature frammisti a inerti da demolizione, sabbia e residui spiaggiati), l’impossibilità di tracciare il materiale e la presenza di rifiuti liquidi. La selezione del materiale non era avvenuta nell’immediatezza del recupero né sul luogo di rinvenimento, ma presso l’impianto, integrando così un’attività di gestione del rifiuto.

La Corte conferma l’inapplicabilità dell’esonero di cui all’art. 183, lett. nn), d.lgs. n. 152/2006, che copre solo le operazioni eseguite sul posto nel tempo tecnico necessario. Sul punto richiama Sez. III n. 18020 del 18/01/2024, ribadendo che l’onere della prova sulle condizioni di liceità grava su chi le invoca, onere non assolto dalla difesa, che non ha confutato la situazione fattuale emersa.

Quanto al periculum, il Tribunale ha ravvisato un pericolo urgente e conclamato di aggravamento del danno all’ecosistema, disattendendo implicitamente la richiesta subordinata di dissequestro. La censura residua è giudicata irrilevante. I ricorsi sono dichiarati inammissibili, con condanna alle spese e al pagamento di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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