Inammissibile il ricorso avverso la sentenza di doppia conforme sul trattamento sanzionatorio (Cass. pen. Sez. 7 n. 9546 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si censura esclusivamente il trattamento sanzionatorio, in quanto tale doglianza non è consentita in sede di legittimità quando la motivazione dei giudici di merito risulti sorretta da sufficiente e congrua motivazione in ordine alla proporzionalità della pena rispetto alla gravità del fatto e alle modalità della condotta. In caso di “doppia conforme”, le motivazioni dei due provvedimenti di merito possono essere lette congiuntamente. La declaratoria di inammissibilità comporta, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese processuali e il versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

La Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza del 18 febbraio 2025, ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato l’imputato alla pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione e di euro 20.000,00 di multa, oltre all’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, essendo stato ritenuto responsabile della detenzione a fini di spaccio di oltre 367 grammi di eroina. Avverso tale sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore, deducendo un unico motivo di doglianza relativo a presunti vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorso è inammissibile, in quanto la doglianza concernente il trattamento punitivo non è consentita in sede di legittimità, essendo la pena stata applicata con una motivazione sufficiente e non manifestamente illogica. La censura proposta, inoltre, si fonda su prospettazioni ermeneutiche in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

Nel caso di specie, trovandosi dinanzi a una ipotesi di “doppia conforme”, la Corte ha evidenziato la possibilità di leggere congiuntamente le motivazioni dei due provvedimenti di merito, richiamando il precedente di Sez. 2, n. 37295 del 2019.

I giudici di legittimità hanno quindi verificato che i giudici di merito avevano correttamente motivato la congruità e la proporzionalità del trattamento sanzionatorio rispetto alla gravità del fatto, giustificando lo scostamento dal minimo edittale sulla base delle concrete modalità della condotta e della qualità e del quantitativo dello stupefacente. Tali elementi rendevano coerente e ragionevole la scelta di non ancorare la pena al minimo edittale.

Conseguentemente, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2000, la Corte ha escluso che la parte potesse ritenersi non colpevole nella determinazione della causa di inammissibilità, ed ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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