Omessa riduzione premiale del rito abbreviato e illegalità della pena (Cass. pen. Sez. I n. 27534 del 22.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La violazione dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., consistente nell’omessa applicazione della riduzione premiale per il rito abbreviato, configura una ipotesi di pena illegittima e non di pena illegale, allorché la sanzione concretamente irrogata permanga entro i limiti edittali previsti per la fattispecie incriminatrice. La categoria della pena illegale, elaborata dalla giurisprudenza di legittimità, opera esclusivamente nei casi in cui la sanzione applicata sia di specie più grave di quella prevista dalla norma incriminatrice ovvero superiore ai limiti edittali dalla stessa indicati. Ne consegue che l’erronea determinazione della diminuente, quand’anche la riduzione sia omessa in toto, costituisce un mero errore commisurativo, non deducibile dinanzi al giudice dell’esecuzione nei confronti di sentenze passate in giudicato.

Il Fatto

La difesa di un condannato proponeva istanza al giudice dell’esecuzione chiedendo la rideterminazione della pena irrogata con una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’appello di Bari, definita con rito abbreviato. Secondo la difesa la pena era da ritenersi illegale, non essendo stata operata la riduzione prescritta dall’art. 442 cod. proc. pen..

La Corte d’appello, con ordinanza emessa quale giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta, ritenendo che la pena, pur in presenza dell’omissione, fosse stata irrogata nei limiti edittali e dovesse dunque qualificarsi come illegittima, con conseguente consolidamento del giudicato. Accoglieva invece la richiesta della Procura volta a determinare le singole pene per l’emissione del provvedimento di cumulo. Avverso tale provvedimento la difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. e degli artt. 3, 13 e 27 Cost..

La Motivazione della Corte

La Corte affronta unitariamente i motivi, incentrati sul tema della illegalità della pena. Il passaggio centrale muove dalla distinzione tra pena illegale e pena illegittima, ricostruita attraverso la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 7578 del 2020, secondo cui l’illegalità ricorre solo quando la sanzione eccede i valori qualitativi e quantitativi assegnati dal legislatore al tipo astratto.

Il Collegio richiama poi le Sezioni Unite n. 47182 del 2022, che hanno chiarito come l’erronea applicazione della misura della diminuente, ove la pena rientri nei limiti edittali, integri una ipotesi di pena illegittima, non deducibile dinanzi al giudice dell’esecuzione in presenza di giudicato. Nel medesimo solco si collocano le Sezioni Unite n. 27059 del 2025, secondo le quali la pena è illegale ab origine quando non corrisponde, per specie o quantità, a quella astrattamente prevista, ovvero quando è determinata su una cornice edittale inapplicabile perché dichiarata costituzionalmente illegittima o individuata in violazione del principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole.

Da tali premesse la Corte trae la conclusione che ogni altra violazione delle regole di definizione della pena configura un errato esercizio del potere commisurativo e dà luogo a pena illegittima. L’illegalità, si osserva, sovverte le valutazioni riservate al legislatore e travolge la prevedibilità della sanzione, presupposto essenziale della responsabilità penale rispettosa del principio di colpevolezza e dell’art. 7 CEDU, nella lettura offerta dalla giurisprudenza di Strasburgo richiamata.

Il passaggio decisivo riguarda l’ipotesi, non ancora specificamente esaminata dalla giurisprudenza, in cui la riduzione premiale sia omessa nella sua totalità. La Corte ritiene che anche in tal caso la violazione riguardi una regola di determinazione della pena e non si collochi al di fuori del sistema sanzionatorio delineato dal legislatore, restando la sanzione entro la cornice edittale applicabile. La pena concretamente irrogata rientrava indeed nei limiti edittali previsti per il reato contestato. Il ricorso è pertanto infondato, con rigetto e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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