Confisca e prestanome: ricorso generico sull’asserito contrasto di giudicati (Cass. pen. Sez. III n. 38990 del 03.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione proposto avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che rigetta l’istanza di restituzione dei beni confiscati è inammissibile se i motivi sono generici. Chi assume l’esistenza di un contrasto tra giudicati, deducibile ai sensi dell’art. 669, comma 8, cod. proc. pen., deve indicare l’oggetto e i soggetti dei due giudizi posti a confronto, non essendo sufficiente il richiamo al proprio proscioglimento in un distinto processo per il reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen.. La genericità impedisce al giudice di apprezzare la rilevanza della decisione asseritamente incompatibile rispetto alla confisca e al ruolo di prestanome già accertato. Il vizio, inoltre, è integrato dall’omesso confronto critico con la ratio decidendi del provvedimento impugnato. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Il Fatto

Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Milano, con ordinanza del 13 dicembre 2024, ha rigettato l’istanza con cui la ricorrente chiedeva la restituzione delle quote di una società e di una somma di denaro. Sui medesimi beni era intervenuta una doppia pronuncia: una sentenza del Tribunale di Busto Arsizio ne aveva ordinato la restituzione; una sentenza del GIP del Tribunale di Milano, divenuta irrevocabile, ne aveva disposto la confisca per equivalente, ritenendo la ricorrente mera prestanome del responsabile, effettivo titolare dei beni.

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza per cassazione con tre motivi, deducendo il vizio di motivazione, l’errata applicazione degli artt. 321 e 609 cod. proc. pen. e la violazione di norme processuali, lamentando in particolare un contrasto di giudicati da risolvere ai sensi dell’art. 669, comma 8, cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per genericità, intrinseca ed estrinseca, di tutti i motivi. Il giudice dell’esecuzione, pur rilevando che la richiesta riproponeva analoga istanza già disattesa dalla Corte d’appello di Milano, l’aveva comunque rigettata nel merito, sottolineando la non estraneità della ricorrente al reato in qualità di prestanome del responsabile, effettivo titolare dei beni confiscati, di cui è stata ritenuta la disponibilità.

A fronte di tali rilievi, la ricorrente si è limitata a valorizzare genericamente il proprio proscioglimento in altro giudizio, senza illustrare l’oggetto e i soggetti del giudizio di Busto Arsizio né di quello conclusosi con la confisca. Difettano pertanto gli elementi per ravvisare un contrasto di giudicati ai sensi dell’art. 669, comma 8, cod. proc. pen., che sarebbe dovuto essere risolto dal giudice dell’esecuzione.

La Corte rileva inoltre che la ricorrente ha omesso di indicare, se non con generico riferimento al reato e alla società, l’oggetto e i soggetti dei due giudizi, precludendo così l’apprezzamento della rilevanza della decisione di proscioglimento rispetto alla confisca. Neppure è stato considerato quanto esposto nell’ordinanza a proposito del ruolo di prestanome e della effettiva disponibilità dei beni.

Il ricorso, oltre che intrinsecamente generico, risulta privo del prescritto confronto critico con il provvedimento impugnato e con la sua ratio decidendi. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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