Sospensione condizionale e rilevanza delle condotte riparatorie antecedenti al giudicato (Cass. pen. Sez. III n. 39155 del 04.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le condotte riparatorie poste in essere prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna sono rilevanti ai fini della verifica dell’adempimento dell’obbligo cui il giudice di merito abbia subordinato la sospensione condizionale della pena. Il giudice di appello non può sostituire l’obbligo originariamente imposto, già adempiuto, con una prestazione diversa, in difetto di impugnazione del pubblico ministero sul punto. Una simile sostituzione realizza un’ingiustificata disparità di trattamento tra chi ha spontaneamente eliminato le conseguenze del reato prima della condanna e chi è rimasto inerte, chiamando il primo a un ulteriore sacrificio in favore della collettività. Il provvedimento che introduce la nuova condizione è pertanto annullato senza rinvio, con eliminazione della stessa.

Il Fatto

Con sentenza del 16.09.2024 la Corte di appello di Lecce, in riforma della decisione del Tribunale di Lecce del 21.04.2022, dichiarò non doversi procedere per il reato edilizio relativo agli abusi sulla particella 1137, essendo intervenuto il permesso in sanatoria, e assolse dal reato paesaggistico per l’intervenuto accertamento di compatibilità. Riconobbe le attenuanti generiche e rideterminò la pena per i reati residui, subordinando la sospensione condizionale allo svolgimento di attività non retribuita in favore della collettività per mesi due.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, censurando la qualificazione dell’intervento edilizio, il diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131 cod. pen. e la sostituzione della condizione sospensiva originariamente disposta dal Tribunale, che l’aveva ancorata alla demolizione e alla riduzione in pristino delle opere abusive.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è inammissibile per aspecificità. La sentenza di appello e quella di primo grado formano un unico corpo decisionale, saldandosi la seconda alla prima per richiami e criteri di valutazione della prova. Il ricorrente si limita a richiamare la deposizione del teste senza confrontarsi con le argomentazioni dei giudici di merito, che avevano ritenuto necessaria l’abilitazione edilizia in ragione dell’imponenza delle opere, del massiccio uso di cemento e armature e dell’inesistenza di un manufatto preesistente.

Anche il secondo motivo è aspecifico. Il diniego dell’art. 131 cod. pen. poggia su una motivazione che valorizza dimensioni, impatto ambientale e natura dell’intervento, non adeguatamente contestata dal ricorrente.

Il terzo motivo è fondato. Il Tribunale aveva condizionato il beneficio alla demolizione e alla riduzione in pristino. La sentenza impugnata dà atto che la demolizione era stata eseguita, ma ignora la spontanea riduzione in pristino dell’area e l’incidenza di tale condotta sull’obbligo già imposto, sostituendolo con una prestazione diversa. Il ricorrente osserva correttamente che l’obbligo risultava già adempiuto e che non vi è ragione per escludere, ai fini della verifica della condizione, la rilevanza delle condotte antecedenti al giudicato. La Corte richiama il principio già affermato in tema di versamenti eseguiti prima della sentenza penale di condanna, ritenuti computabili ai fini dell’adempimento.

La sostituzione operata in appello crea una disparità di trattamento tra chi ha demolito prima della condanna, e per ottenere il beneficio deve anche prestare attività non retribuita, e chi è rimasto inerte, cui la sola demolizione consentirà di godere della sospensione. La sentenza è quindi annullata senza rinvio sul punto, con eliminazione della condizione illegittimamente introdotta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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