Nessun fatto nuovo giustifica la sostituzione degli arresti domiciliari (Cass. pen. Sez. III n. 21542 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della sostituzione degli arresti domiciliari con misura meno afflittiva, l’attenuazione delle esigenze cautelari non può desumersi dal mero decorso del tempo di esecuzione, pur accompagnato dalla corretta osservanza degli obblighi, poiché questi costituiscono parte del nucleo essenziale della misura. La revoca del visto di conformità e la sopravvenuta sentenza di condanna non costituiscono fatto nuovo rilevante ex art. 299 cod. proc. pen., quando non modificano la contestazione e risultano anteriori o già valutate. L’annullamento dell’ordinanza di sostituzione consegue alla violazione del principio di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare.
Il Fatto
Nei confronti dell’imputato, per il reato di truffa aggravata continuata finalizzata all’ottenimento di crediti fiscali, veniva applicata la misura degli arresti domiciliari. Intervenuta sentenza di condanna in primo grado, il GIP disponeva la sostituzione con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il Tribunale, adito ex art. 310 cod. proc. pen., confermava il provvedimento, rilevando il corretto comportamento dell’imputato, il decorso del tempo, la sopravvenuta condanna e la perdita del potere di visto di conformità.
Avverso tale ordinanza ricorreva il Procuratore della Repubblica, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, con particolare riguardo al principio di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare e all’insussistenza di un fatto nuovo idoneo a giustificare l’attenuazione.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso, affermando che gli elementi valorizzati dal Tribunale non sono idonei a ritenere mutato il quadro cautelare che aveva imposto la misura più afflittiva. Richiama il principio costantemente affermato secondo cui l’attenuazione delle esigenze cautelari non si desume dal mero decorso del tempo, pur se accompagnato dalla corretta osservanza degli obblighi (Sez. 5 n. 39792 del 2017, Sez. 5 n. 45843 del 2018, Sez. 3 n. 43113 del 2015).
Il tempo trascorso è ritenuto peraltro assai breve e non accompagnato da altri elementi di novità. Il comportamento tenuto nell’interrogatorio preventivo era stato già valutato al momento dell’applicazione della misura. Parimenti, la revoca del visto di conformità è un fatto anteriore, già esaminato dal Tribunale del riesame nell’ordinanza del 30 ottobre 2025.
La Corte esclude inoltre che la perdita del visto di conformità possa attenuare le esigenze cautelari: l’imputato continua a svolgere la professione di commercialista, nell’ambito della quale è possibile reiterare reati analoghi indipendentemente dall’uso del visto. La sentenza di condanna non integra fatto nuovo, poiché non ha modificato la contestazione elevata.
Le argomentazioni difensive, relative all’inquinamento delle prove e alla revoca spontanea della pratica, riguardano circostanze non poste dal Tribunale a sostegno della conferma e, comunque, non conferenti o anteriori all’applicazione della misura. Ne deriva l’annullamento con rinvio al Tribunale competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 299 c.p.p. – Revoca e sostituzione delle misure
- Art. 309 c.p.p. – Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva
- Art. 310 c.p.p. – A p p e l l o