Bancarotta: ricorso inammissibile se prospetta alternativa ricostruzione dei fatti (Cass. pen. Sez. VII n. 10163 del 13.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, il ricorso per cassazione che propone un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante enunciati assertivi, senza denunciare il travisamento della prova, non integra una censura di legittimità ed è inammissibile. La prospettazione della bancarotta preferenziale in luogo di quella per distrazione difetta di specificità quando non si confronta con la motivazione che ha escluso la determinazione dei compensi e il compimento di attività da remunerare. Il motivo che assume la natura colposa della condotta è generico, e la determinazione della pena nel minimo rende la doglianza sulla commisurazione manifestamente infondata.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la condanna per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale. La difesa lamenta, con sei motivi, il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, la qualificazione del fatto come bancarotta per distrazione anziché preferenziale, la mancata qualificazione della bancarotta documentale ai sensi dell’art. 217 legge fall., il nesso causale tra le condotte e il fallimento, il dolo e il trattamento sanzionatorio.
La questione arriva davanti alla Corte di cassazione perché il ricorrente chiede una rilettura del compendio probatorio e una diversa qualificazione giuridica dei fatti già accertati nei gradi di merito.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i motivi e ne rileva l’inammissibilità. Il primo e il secondo motivo, con cui si deduce il vizio di motivazione sull’affermazione di responsabilità e si contesta la qualificazione del fatto sub specie di bancarotta fraudolenta per distrazione anziché preferenziale, non muovono compiute censure di legittimità ma prospettano un’alternativa ricostruzione dei fatti tramite enunciati assertivi, senza allegare il travisamento della prova. Sul punto richiama Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360.
Quanto alla prospettata bancarotta preferenziale, la doglianza difetta di specificità perché non si confronta con la motivazione, conforme a diritto, che ha rimarcato come, con riguardo alle erogazioni in favore del ricorrente, non constasse la determinazione dei compensi né, più a monte, il compimento di attività da remunerare. Richiama Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584.
Il terzo motivo, sulla mancata qualificazione della bancarotta documentale ai sensi dell’art. 217 legge fall., è generico: assume che siano stati dedotti elementi che deporrebbero al più per un agire colposo e rappresenta, dato di per sé non dirimente, che il fatto avrebbe avuto ad oggetto una sola annualità.
Il quarto e il quinto motivo, sul nesso causale tra le condotte e il fallimento e sul dolo, sono affidati a enunciati assertivi e sono manifestamente infondati nella parte in cui prospettano la necessità di un nesso causale non richiesto per i delitti contestati. Sul punto la Corte richiama Sez. 5, n. 533 del 14/10/2016, Zaccaria, Rv. 269019 e Sez. 5, n. 24051 del 15/05/2014, Lorenzini, Rv. 260142.
Il sesto motivo, sull’attenuante di cui all’art. 219, comma 3, legge fall., sulle attenuanti generiche e sulla commisurazione della pena, è generico e versato in fatto; quanto alla pena detentiva è comunque manifestamente infondato, essendo stata determinata nel minimo. La Corte dichiara quindi inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585).
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.