Riesame cautelare, obbligo di risposta alle deduzioni difensive (Cass. pen. Sez. VI n. 39412 del 05.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione delle misure cautelari, il giudice del riesame deve dare risposta, sia pure con motivazione sintetica, ad ogni specifica deduzione difensiva oggettivamente contrastante con gli elementi accusatori. Non è sufficiente confermare integralmente l’ordinanza genetica affermandone la fondatezza: occorre esplicitare le ragioni per le quali le censure e le allegazioni della difesa sono ritenute infondate, indifferenti o superflue. In caso contrario la motivazione è solo apparente e il provvedimento è affetto da carenza di motivazione, vizio rilevabile in sede di legittimità. Il sindacato del giudice di legittimità resta nei limiti propri del controllo cautelare, senza investire il merito del giudizio di gravità indiziaria.
Il Fatto
Il ricorrente è destinatario di un’ordinanza del G.I.P. che ha applicato la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Avverso tale provvedimento il difensore propone richiesta di riesame; il Tribunale di Reggio Calabria la rigetta con ordinanza emessa il 26 giugno 2025.
Contro la decisione del riesame il difensore ricorre per cassazione con quattro motivi, lamentando la mancanza e la contraddittorietà della motivazione sugli elementi costitutivi del reato associativo, sulla partecipazione del ricorrente al sodalizio, sulla circostanza aggravante dell’art. 416-bis cod. pen. e sulle esigenze cautelari. Con motivi nuovi e con memoria ribadisce l’inosservanza degli artt. 125, 274 e 275 cod. proc. pen. e richiama il c.d. tempo silente, nonché l’intervenuto annullamento con rinvio, in data 19 novembre 2025, dell’ordinanza del medesimo Tribunale nei confronti di un coimputato.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso nei limiti che precisa. I primi due motivi sono fondati e assorbenti. Il Tribunale del riesame, infatti, non ha motivato sulle censure, astrattamente decisive, proposte dal difensore: si è limitato a confermare integralmente l’ordinanza genetica senza rispondere alle deduzioni della difesa.
Il principio applicato è quello secondo cui, nel sindacato cautelare sulla consistenza indiziaria dell’ipotesi di accusa, il giudice deve esporre i motivi per i quali non ritiene rilevanti gli elementi addotti dalla difesa e procedere alla disamina delle specifiche allegazioni difensive oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori. A sostegno la Corte richiama Sez. 6 n. 36874 del 13.06.2017, Romeo e Sez. 1 n. 4777 del 15.11.2011, Borgnis.
Il giudice, in tema di impugnazione delle misure cautelari, deve dunque dare ad ogni deduzione difensiva puntuale risposta, sia pure con motivazione sintetica, incorrendo altrimenti nel vizio di violazione di legge per carenza di motivazione. Sul punto la Corte invoca Sez. 6 n. 31362 del 08.07.2015, Carbonari e Sez. 5 n. 45520 del 15.07.2014, Musto, ricordando che in entrambe le pronunce è stata annullata l’ordinanza che aveva confermato il provvedimento cautelare senza confutare le specifiche deduzioni difensive.
È richiamata anche Sez. 4 n. 22694 del 21.04.2023, Salluce, che ha ravvisato il vizio di motivazione quando dal provvedimento del riesame non risultano le ragioni del convincimento su punti rilevanti per il giudizio. Nel caso concreto questo sindacato è assente: il Tribunale ha confermato la misura senza chiarire se gli argomenti opposti fossero infondati, indifferenti o superflui, eludendo integralmente l’obbligo di motivazione e motivando solo in modo apparente.
L’accoglimento dei primi due motivi, per la loro valenza assorbente, esime la Corte dal delibare le ulteriori censure. L’ordinanza è annullata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen., per nuovo giudizio sul riesame, con i conseguenti adempimenti di cancelleria ex art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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