Riparazione per ingiusta detenzione e colpa grave ostativa (Cass. pen. Sez. 4 n. 13926 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice deve valutare la condotta dell’interessato sia anteriormente sia successivamente alla sottoposizione alla misura, fino al momento della legale conoscenza della pendenza del procedimento, accertando in modo autonomo e completo se essa abbia ingenerato o contribuito a ingenerare nell’autorità procedente la falsa apparenza della configurabilità del fatto come illecito penale. La colpa grave ostativa al diritto all’equa riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. sussiste quando la condotta, ancorché non smentita dalla sentenza assolutoria, abbia avuto efficacia sinergica rispetto all’emissione della misura cautelare. Il ricorso per cassazione che si limiti a deduzioni di rango meramente oppositivo, versate in fatto e prive di specifica confutazione dell’impianto motivazionale, è inammissibile per aspecificità.
Il Fatto
Il destinatario della misura, sottoposto agli arresti domiciliari in esecuzione di un’ordinanza del Gip per i reati di cui agli artt. 2 e 7 della legge n. 895/1967 e all’art. 610 cod. pen., aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., veniva condannato in primo grado per il solo delitto di violenza privata e successivamente assolto in appello perché il fatto non sussiste, con pronuncia irrevocabile.
Egli proponeva, quindi, domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen., che la Corte d’appello di Bologna respingeva ravvisando una condotta ostativa consistita nell’essersi reso disponibile a fornire un’arma nell’ambito di una lite che vedeva coinvolto il figlio di un esponente di spicco di un’organizzazione camorristica. Avverso tale ordinanza l’interessato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la nullità del provvedimento per violazione di legge e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché aspecifico. Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 32383 del 2010, ha precisato che il giudice della riparazione deve accertare la sussistenza della condizione ostativa con valutazione autonoma e completa, apprezzando tutti gli elementi probatori disponibili e verificando se la condotta abbia ingenerato la falsa apparenza della configurabilità dell’illecito penale.
Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva fondato il rigetto sull’emersione da riscontri captativi di una condotta dell’istante che si era reso disponibile a fornire un’arma in un contesto di rilevante tensione, attivandosi anche per organizzare un incontro finalizzato a comporre la lite. La Corte ha ritenuto che tale condotta, non esclusa dalla pronuncia assolutoria, fosse idonea a incutere timore nella persona offesa e avesse determinato l’adozione della misura, con efficacia sinergica rispetto alla detenzione subita.
La Corte ha quindi rilevato che il ricorrente aveva contrapposto all’impianto motivazionale solo deduzioni oppositive di natura fattuale, contestando la ricostruzione della condotta ostativa senza indicare specifici errori logici o giuridici del provvedimento impugnato, sicché il gravame si risolveva in una censura generica, priva dei necessari requisiti di specificità richiesti dall’art. 581 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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