Sorveglianza particolare: natura preventiva ed esclusione del bis in idem (Cass. pen. Sez. I n. 26297 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il regime di sorveglianza particolare previsto dall’art. 14-bis Ord. pen. ha natura amministrativa e funzione preventiva, diretta a fronteggiare la pericolosità del detenuto per la sicurezza e l’ordine dell’istituto, e non sanzionatoria. Ne consegue che non è configurabile alcuna violazione del divieto di bis in idem rispetto al procedimento disciplinare, poiché solo quest’ultimo è diretto a punire l’illecito. Il giudice di sorveglianza, nel decidere sul reclamo, deve valutare la proporzionalità del regime e della sua durata in relazione alla gravità delle condotte accertate.

Il Fatto

Il DAP aveva disposto nei confronti di un detenuto il regime di sorveglianza particolare ex art. 14-bis Ord. pen. per la durata di sei mesi, ritenendo integrante le condizioni di cui alle lettere a) e b) della norma. Il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, con provvedimento del 28 agosto 2025, ha respinto il reclamo proposto ai sensi dell’art. 14-ter Ord. pen.

Il detenuto ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: violazione degli artt. 14-bis, 14-ter e 14-quater Ord. pen., per mancato vaglio sulla proporzionalità della durata; violazione dell’art. 14-bis, per la pretesa duplicazione della sanzione disciplinare; violazione degli art. 27, terzo comma, Cost. e 3 CEDU, per l’eccessiva afflittività dei sei mesi. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da una premessa processuale: la materia non è regolata dall’art. 71-ter Ord. pen., travolto dall’entrata in vigore del codice di procedura penale, poiché l’art. 236, comma 2, disp. att. cod. proc. pen. esclude dall’osservanza le disposizioni del capo in cui tale articolo è compreso. La conclusione è pacifica nella giurisprudenza di legittimità, a partire dalla pronuncia Sez. U n. 31461 del 27/06/2006.

Quanto al merito, la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui presupposto del regime è uno specifico comportamento del detenuto che comprometta la sicurezza, turbi l’ordine o impedisca con violenza o minaccia le attività degli altri (Sez. 1 n. 2555 del 27/09/2022; Sez. 1 n. 44072 del 23/10/2008).

Il ricorrente lamentava una duplicazione sanzionatoria dei medesimi comportamenti già sanzionati sul piano disciplinare. La Corte esclude che possa invocarsi il divieto di bis in idem, poiché, secondo la giurisprudenza della Corte EDU e i c.d. Engel criteria, rileva la natura “penale” dei procedimenti duplicati, desumibile dalla struttura delle fattispecie e dalla funzione repressiva, nonché dalla gravità delle sanzioni. Il principio è inapplicabile nei rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento di sorveglianza particolare: solo il primo è diretto a sanzionare l’illecito, mentre la ragione del secondo è fronteggiare in via preventiva la condizione personale di pericolosità (Sez. 1 n. 29295 del 05/05/2023).

Nel caso concreto, il provvedimento impugnato ha evidenziato una serie di condotte minacciose verso detenuti e personale, 27 infrazioni disciplinari e ulteriori illeciti anche dopo l’applicazione del regime. Il Tribunale ha collegato la gravità delle condotte alla durata massima della misura, in un’ottica di tutela dell’ordine e della sicurezza dell’istituto, senza frattura logica. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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