Continuazione esterna: la diversità delle vittime non è ostativa (Cass. pen. Sez. V n. 39423 del 05.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La diversità delle persone offese non costituisce condizione ostativa al riconoscimento della continuazione tra reati, non essendo prevista né dal art. 81, secondo comma, cod. pen. né dall’esegesi della Corte. L’esistenza del medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale, l’identica natura dei reati, l’analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti, essendo sufficienti anche alcuni soltanto di tali indici, purché significativi. È affetta da manifesta illogicità la motivazione che neghi la continuazione valorizzando indicatori negativi enunciati in termini generici, tali da non rendere evincibili le ragioni ostative quanto al dato spaziale e temporale.

Il Fatto

La Corte di appello di Torino, in parziale riforma della condanna pronunciata dal Tribunale di Cuneo, aveva escluso alcune circostanze aggravanti e ridotto la pena inflitta a tre imputati per un furto pluriaggravato in abitazione, avente ad oggetto due assegni sottratti dall’abitazione di un sacerdote all’epoca ricoverato in una casa di riposo. I fatti risalgono al dicembre 2019.

Tutti gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione. I ricorsi hanno contestato il diniego della continuazione esterna tra il fatto oggetto del giudizio e quelli già giudicati con sentenza irrevocabile della stessa Corte territoriale, nonché, per una sola ricorrente, il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto tutti i ricorsi fondati quanto alla continuazione negata, mentre ha dichiarato inammissibile nel resto il ricorso della coimputata relativo alle attenuanti generiche. Il percorso argomentativo muove dalla giurisprudenza di legittimità in tema di medesimo disegno criminoso, che ammette la prova per indizi.

La Corte territoriale aveva fondato il diniego su una pluralità di rilievi: la natura monosoggettiva dei reati di ricettazione del precedente processo a fronte del furto commesso in concorso; la diversità dei territori; la diversità delle persone offese; l’asserita autonoma ideazione del furto del dicembre 2019 rispetto al precedente episodio del 2017.

La Cassazione ha qualificato questo apparato argomentativo come manifestamente illogico. Ha anzitutto escluso che la diversità delle persone offese possa assumere rilievo ostativo, poiché una simile condizione non è prevista dal legislatore né individuata dall’esegesi della Corte, salvo ritenere che il vincolo della continuazione possa operare solo in caso di identità della vittima.

I restanti indicatori negativi sono stati giudicati enunciati in termini generici, non idonei a rendere evincibili le ragioni ostative quanto al dato spaziale e a quello temporale. La Corte ha inoltre valorizzato il dato per cui si tratta di reati commessi tutti ai danni di prelati, circostanza che lascia intravedere un possibile contesto fattuale comune, sul quale la sentenza impugnata nulla dice.

Da qui l’annullamento con rinvio limitatamente al diniego della continuazione, con trasmissione ad altra sezione della Corte di appello, perché rivaluti il profilo della continuazione esterna secondo i parametri esegetici indicati, evitando i medesimi vizi motivazionali e conservando piena autonomia di valutazione. Il motivo sulle attenuanti generiche è stato invece dichiarato inammissibile, avendo la Corte di merito adeguatamente motivato sugli indici personali e fattuali, in linea con la giurisprudenza secondo cui il giudice può limitarsi agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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