Inammissibile il ricorso che chiede la rivalutazione del quadro indiziario cautelare (Cass. pen. Sez. III n. 39567 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, perché sostanzialmente rivalutativa, l’impugnazione di legittimità che, sotto la veste del vizio di motivazione, chieda alla Corte di riesaminare le ragioni di fatto poste a base dell’ordinanza cautelare. Nel giudizio di cassazione il controllo sulla motivazione del provvedimento del riesame è limitato alla verifica della tenuta logica e della non manifesta irragionevolezza dell’argomentazione. La dimostrata esistenza di un’associazione per delinquere finalizzata a una serie indeterminata di delitti consente di desumere la partecipazione dell’indagato dalla pluralità delle operazioni illecite a lui riferite e dai contatti con i vertici del sodalizio, costituendo ciò indice affidabile della sua consapevolezza e della affectio societatis scelerum. La natura oggettiva della circostanza aggravante della transnazionalità ne legittima l’estensione a tutti i partecipi del gruppo.
Il Fatto
Il ricorrente è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere con provvedimento del Gip del Tribunale di Palermo, in relazione a una imputazione provvisoria di partecipazione ad una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti in materia di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, oltre a una serie di reati fine, con l’aggravante della transnazionalità. Investito del riesame cautelare, il Tribunale di Palermo ha accolto solo parzialmente il ricorso, sostituendo la misura carceraria con gli arresti domiciliari, assistiti da strumenti elettronici di controllo.
Avverso tale ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi. Con essi ha contestato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato associativo e ad alcuni reati fine, l’apporto causale e la consapevolezza dell’illiceità, nonché la riferibilità soggettiva della circostanza aggravante della transnazionalità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che tutti i motivi sono caratterizzati dall’essere sostanzialmente rivalutativi, poiché indirizzati a sollecitare un riesame delle ragioni di fatto poste a base dell’ordinanza censurata. Il ricorrente, in particolare, si è doluto del fatto che la partecipazione all’associazione fosse stata desunta solo dagli indizi relativi ad alcuni reati fine.
Sul punto la Corte ha osservato che, essendo stata dimostrata, al livello di gravità indiziaria, l’esistenza del sodalizio finalizzato a una serie indeterminata di reati in materia di contrabbando, è del tutto plausibile l’inferenza operata dal giudice della cautela. La pluralità delle singole operazioni di importazione nelle quali il ricorrente è risultato implicato, con contatti con i vertici stessi dell’associazione, costituisce un indice adeguatamente affidabile della consapevolezza dell’esistenza del gruppo, della sua intraneità ad esso e della volontà di prestare la propria attività nell’interesse del sodalizio.
Quanto ai reati fine, la Corte ha ritenuto che l’individuazione del ricorrente come il soggetto menzionato nelle conversazioni intercettate costituisca una deduzione in fatto, plausibilmente ricavata in sede di merito e non suscettibile di rivalutazione in cassazione, poiché non risultano altri associati recanti quel nome. Parimenti, per gli altri capi di imputazione, la partecipazione è stata desunta dai contatti di carattere organizzativo intervenuti nei giorni precedenti un sequestro e dalla trasferta compiuta con altri sodali per il recupero della merce, con motivazione non manifestamente irragionevole.
Infine, sulla transnazionalità, la Corte ha rilevato che, essendo emersi gli elementi dei rapporti tra l’associazione e altri gruppi criminali operanti all’estero, la natura oggettiva della circostanza ne legittima l’estensione a carico di tutti i partecipi. La manifesta infondatezza dei motivi ha determinato la dichiarazione di inammissibilità, con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.