Autoriciclaggio escluso se la provvista deriva da contravvenzione (Cass. pen. Sez. III n. 41136 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il delitto di autoriciclaggio di cui all’art. 648-ter.1 cod. pen. richiede che il denaro o i beni provengano da delitto non colposo, ovvero, per la fattispecie attenuata del secondo comma, da una contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La provvista proveniente da una contravvenzione che non superi tale soglia non può sorreggere il reato presupposto. Il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente deve inoltre esporre in modo distinto i valori riferiti a ciascun titolo di reato ed evitare che il medesimo valore venga computato due volte, una come profitto del reato presupposto e l’altra come prodotto dell’autoriciclaggio.

Il Fatto

Il GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere convalidava il sequestro preventivo d’urgenza disposto dal Pubblico Ministero nei confronti di una società e dei relativi indagati. Il vincolo riguardava il profitto del reato di contrabbando di cui all’art. 40-quinquies d.lgs. n. 504 del 1995, il profitto del reato di omessa dichiarazione ex art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 e il prodotto del delitto di autoriciclaggio, per un importo complessivo di oltre cinquantaquattro milioni di euro.

Gli indagati ricorrevano per cassazione deducendo quattro motivi: l’inconfigurabilità dell’autoriciclaggio fondato sulla contravvenzione di contrabbando; l’inesistenza del reato per l’annualità in cui la dichiarazione era stata presentata entro novanta giorni; la ricaduta di tale vizio sul computo del prodotto dell’autoriciclaggio; la duplicazione del vincolo sul medesimo valore.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il primo motivo. L’art. 648-ter.1 cod. pen. richiede proventi da delitto non colposo e il secondo comma estende la punibilità alle cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. Il comma 3 dell’art. 40-quinquies d.lgs. n. 504 del 1995 prevede invece una contravvenzione punita con l’arresto fino a un anno nel massimo: il requisito normativo non è soddisfatto. La porzione di provvista riferibile al solo contrabbando non può quindi sostenere l’autoriciclaggio, che resta però autonomamente fondato sui delitti tributari richiamati nella rubrica e nella motivazione. Ne segue l’annullamento parziale con rinvio per rideterminare il perimetro e l’ammontare del vincolo, detraendo la quota afferente al contrabbando.

Il secondo e il terzo motivo sono infondati. Il capo di imputazione concerne l’omessa dichiarazione IVA 2023, consumata al 29 luglio 2024, e non la dichiarazione dei redditi. La difesa invoca il comma 2 dell’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 con riferimento a un obbligo dichiarativo diverso. La dichiarazione IVA va presentata tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell’anno successivo, secondo l’art. 8 d.P.R. n. 322 del 1998. La dichiarazione unificata è ammessa per i soli soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, ma dagli atti non risulta che la società versi in tale condizione. In difetto di elementi sullo statuto, sul bilancio e sulla durata dell’esercizio, deve ritenersi corretta la consumazione al 29 luglio 2024. L’importo che la difesa chiede di espungere coincide con l’IVA 2023 e non con l’IRES, confermando il disallineamento tra motivo e oggetto della misura. L’inammissibilità del terzo motivo deriva dal venir meno della premessa logica.

Il quarto motivo è fondato. Il dispositivo cumula profitto e prodotto dei reati in un ammontare unitario, dopo aver disposto il sequestro diretto fino a capienza sui conti della società e quello per equivalente sulla differenza. Se i conti non fossero capienti, l’eccedenza risulterebbe presa una prima volta per equivalente in relazione all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 e una seconda volta nel calcolo unitario. La Corte ribadisce che non è consentito sommare due volte il medesimo valore, una come profitto del reato presupposto e l’altra come prodotto dell’autoriciclaggio. Annulla quindi con rinvio al GIP in diversa composizione, perché precisi che per l’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 la misura è solo per equivalente ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, da esporre separatamente, e neutralizzi ogni doppio conteggio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *