Sequestro preventivo e incompetenza per territorio al vaglio del riesame (Cass. pen. Sez. III n. 39568 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per violazione di legge, restando esclusa la deduzione del vizio di motivazione ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. Il tribunale del riesame può sindacare la competenza territoriale del giudice che ha emesso la misura solo se l’azione penale non è ancora stata esercitata; dopo l’esercizio dell’azione, ogni valutazione è riservata al giudice di merito. L’eventuale incompatibilità del giudice non vizia il provvedimento emesso né incide sulla capacità del giudice, ma costituisce motivo di ricusazione. Infine, l’emissione del decreto di rinvio a giudizio preclude la proponibilità della questione sulla sussistenza del fumus commissi delicti.
Il Fatto
Il Tribunale di Trieste, con ordinanza del 7 gennaio 2025, ha rigettato le richieste di riesame proposte congiuntamente da tre società avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice dell’udienza preliminare, strumentale alla confisca del profitto di plurimi reati di indebita compensazione contestati agli amministratori degli enti.
Le società hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi: l’incompetenza territoriale del Tribunale di Trieste, il difetto di gravità indiziaria, l’incompatibilità del giudice, l’errata applicazione dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 in relazione alla responsabilità degli enti e l’insussistenza del pericolo nel ritardo. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla premessa processuale: in materia di misure cautelari reali il ricorso è esaminabile solo per violazione di legge, non essendo consentito dedurre il vizio di motivazione. Tuttavia, nella violazione di legge rientrano i vizi della motivazione così radicali da renderla del tutto mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, con violazione dell’art. 125 cod. proc. pen.
Il Collegio ribadisce che alla Cassazione è preclusa ogni nuova valutazione delle risultanze processuali e che il ricorso fondato sugli stessi motivi già respinti dal giudice del gravame, senza confronto critico con la motivazione, è inammissibile.
Su queste basi, il primo motivo è dichiarato inammissibile: il tribunale del riesame può sindacare la competenza territoriale solo se l’azione penale non è ancora esercitata, poiché successivamente ogni valutazione spetta al giudice di merito; nel caso di specie l’azione penale era stata esercitata.
L’eccezione di incompatibilità è manifestamente infondata: essa attiene all’atto pregiudicante e non a quello viziato e, per giurisprudenza consolidata, non incide sulla capacità del giudice, giustificando la ricusazione, non proposta. Le censure sulla gravità indiziaria sono inammissibili perché l’emissione del decreto di rinvio a giudizio preclude la questione sul fumus commissi delicti, essendovi una preventiva verifica giurisdizionale sull’accusa.
Il quarto motivo è manifestamente infondato: il sequestro riguarda il profitto dei reati tributari ed è stato qualificato come sequestro diretto, poiché la confisca del denaro costituente profitto, comunque rinvenuto nel patrimonio del beneficiario, va sempre qualificata come diretta in ragione della natura fungibile del bene. Anche le censure sul pericolo nel ritardo sono inammissibili, perché la motivazione non è apparente ma idonea e logica, e le ricorrenti l’hanno contestata sul piano dell’adeguatezza, non consentito in questa materia.
Nota della Redazione
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