Continuazione e sindacato di legittimità sul diniego del giudice dell’esecuzione (Cass. pen. Sez. VII n. 39599 del 10.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione tra reati, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., presuppone l’accertamento effettivo dell’identità del disegno criminoso e non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del “favor rei”, poiché incide sulla certezza del giudicato in tema di irrogazione della pena. Il giudice dell’esecuzione che apprezza diversamente, secondo un plausibile percorso logico, gli indicatori evocati dalla difesa, non incorre in vizio di motivazione. Eccede dai limiti di cognizione della Cassazione ogni potere di revisione degli accertamenti materiali e fattuali, rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito. Il controllo sulla motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è circoscritto alla verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili, dell’assenza di manifesta illogicità e della coerenza delle argomentazioni.

Il Fatto

Il ricorrente aveva presentato istanza al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Marsala per ottenere il riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di tre sentenze irrevocabili. Il giudice dell’esecuzione aveva rigettato la richiesta con ordinanza del 26/05/2025.

Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Secondo la difesa, il giudice non aveva valorizzato né analizzato nella loro connessione gli elementi rivelatori dell’unicità del disegno criminoso, quali l’omogeneità delle violazioni penali e la prossimità temporale delle condotte.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ricostruito il contenuto del provvedimento impugnato, rilevando che il giudice dell’esecuzione aveva tenuto conto della prospettazione difensiva e degli indicatori evocati nell’istanza come collante di tutte le condotte. Tali elementi erano stati tuttavia apprezzati diversamente, secondo un plausibile percorso logico, concludendo che gli illeciti risultavano disomogenei per modalità, epoca, soggetti compartecipi e talvolta anche per i titoli di reato.

La Corte ha richiamato i principi della giurisprudenza di legittimità, in particolare Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, secondo cui l’originaria progettazione dei comportamenti criminosi deve ritenersi indimostrata in assenza di riscontri, e Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019, per cui l’accertamento dell’identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza.

Quanto ai limiti del sindacato di legittimità, la Corte ha richiamato Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, precisando che eccede dai limiti di cognizione della Cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito. Il controllo sulla motivazione è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili, dell’assenza di manifesta illogicità e della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l’utilizzo.

Il ricorrente, in sostanza, proponeva un’alternativa lettura degli elementi già valutati dal giudice dell’esecuzione con adeguata motivazione. Per queste ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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