Esercizio venatorio e uso del visore notturno: ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 34806 del 28.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Integra l’esercizio venatorio, ai fini dell’art. 30, comma 1, lettera h), della legge n. 157 del 1992, non soltanto la cattura o l’uccisione della selvaggina, ma anche l’attività preliminare di perlustrazione del territorio e la predisposizione dei mezzi diretti all’abbattimento, qualificabili in tal senso dal complesso delle circostanze di tempo e di luogo. È inammissibile il ricorso per cassazione che, attraverso censure generiche e letture alternative del quadro istruttorio, contesti valutazioni fattuali adeguatamente motivate. La qualificazione dell’impugnazione come appello non ne impedisce la conversione in ricorso, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., quando il provvedimento sia non appellabile per essere stata inflitta la sola pena dell’ammenda.

Il Fatto

Due imputati sono stati condannati dal Tribunale di Rovereto alla pena dell’ammenda per avere, in concorso, esercitato la caccia con mezzi vietati, mediante l’utilizzo di un visore notturno. La contestazione muove dagli artt. 110 cod. pen. e 13 e 30, comma 1, lettera h), della legge n. 157 del 1992.

Avverso la sentenza i condannati hanno proposto, con unico atto, impugnazioni qualificate come appelli, chiedendo l’assoluzione per non avere commesso il fatto, l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e la rideterminazione della pena con riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di appello di Trento ha trasmesso gli atti alla Corte di cassazione, rilevata l’inappellabilità della sentenza.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare la qualificazione dell’impugnazione. Poiché la sentenza infligge la sola pena dell’ammenda, essa è non appellabile ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen.; le impugnazioni vanno pertanto qualificate come ricorsi per cassazione, a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

Nel merito, i ricorsi sono inammissibili perché diretti, attraverso censure generiche, a contestare valutazioni fattuali adeguatamente motivate mediante letture alternative del quadro istruttorio.

Quanto all’accertamento della responsabilità, la motivazione della sentenza impugnata dà conto delle contraddizioni tra le dichiarazioni di uno degli imputati, volte ad alleggerire la propria posizione, e quelle degli accertatori, guardiacaccia volontari. Non è risultata credibile la contestazione dell’utilizzo del visore notturno e della pronta disponibilità del fucile, direttamente constatate.

Il giudice ha correttamente concluso che gli imputati stessero perlustrando il territorio con il visore notturno al fine di verificare dove potesse essere cacciata la selvaggina, con uno dei due che utilizzava direttamente il visore e l’altro che lo accompagnava in auto a tale scopo. Nella nozione di esercizio venatorio non rientrano infatti soltanto la cattura e l’uccisione, ma anche l’attività preliminare e ogni altro atto diretto all’abbattimento, qualificabile dal complesso delle circostanze di tempo e di luogo, come affermato da Sez. 3, n. 46526 del 28.10.2015, Rv. 265401-01.

La particolare tenuità del fatto è stata esclusa motivatamente, in ragione del lungo periodo di tempo in cui gli imputati si sono soffermati in numerosi punti di osservazione del Monte Baldo; la difesa non ha richiamato specifici elementi di segno contrario pretermessi dal giudice. Anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sorretto dalla mancanza di elementi positivi di giudizio, non prospettati neppure nel ricorso.

Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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