Motivazione apparente e sindacato sul 41-bis in cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 39697 del 10.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di regime detentivo differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. Pen., l’ordinanza del tribunale di sorveglianza che decide sul reclamo avverso il decreto applicativo o di proroga è censurabile con ricorso per cassazione, ai sensi del comma 2-sexies, nei soli limiti della violazione di legge. Tale limite ricomprende la mancanza di motivazione, quale autonoma violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. e della stessa disposizione speciale. Esso non si estende invece ai vizi di insufficienza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, che restano estranei al giudizio di legittimità. È pertanto censurabile il provvedimento con motivazione del tutto assente o meramente apparente, perché privo dei requisiti minimi di coerenza e completezza, o inidoneo a rendere comprensibile la ratio decidendi.

Il Fatto

Il ricorrente impugna l’ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo avverso il decreto del Ministro della Giustizia che aveva disposto la proroga della sua sottoposizione al regime speciale di cui all’art. 41-bis Ord. Pen.

Davanti alla Corte di cassazione il ricorrente denuncia violazione ed erronea applicazione dell’art. 41-bis Ord. Pen. e dell’art. 125 cod. proc. pen., sostenendo che il tribunale avrebbe omesso di valutare adeguatamente i presupposti della proroga e sarebbe incorso in un vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla ricostruzione del quadro normativo. L’art. 41-bis, comma 2-bis, Ord. Pen., come sostituito dall’art. 2, legge 23 dicembre 2002, n. 279, consente la proroga dei provvedimenti applicativi del regime differenziato per periodi successivi di due anni, sempre che non risulti che il detenuto abbia perso la capacità di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive.

Il comma 2-sexies delimita l’ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione alla sola verifica della violazione di legge. Secondo il consolidato orientamento richiamato, tale limitazione implica che il controllo si estenda non solo all’inosservanza di specifiche disposizioni sostanziali e processuali, ma anche alla mancanza di motivazione, che integra una violazione autonoma dell’art. 125 cod. proc. pen. e della prescrizione speciale.

Ne deriva che l’ordinanza è censurabile quando la motivazione risulti del tutto assente o meramente apparente, o quando l’apparato giustificativo sia privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare inidoneo a rendere comprensibile la ratio decidendi. Tale inidoneità si configura se le argomentazioni sono scoordinate e carenti dei passaggi logici necessari, ovvero se le questioni sollevate con il reclamo sono sostanzialmente eluse. La Corte richiama in proposito le Sezioni Unite n. 224611 del 2003 e la Sez. I n. 230203 del 2004.

La Corte esclude però che la violazione di legge possa estendersi ai vizi di insufficienza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Nel caso concreto, il provvedimento impugnato ha ancorato il giudizio sulla persistenza del pericolo alla carriera criminale del ricorrente, al suo ruolo nell’associazione di riferimento e alla perdurante operatività del gruppo. Il tribunale ha valorizzato la massima di esperienza secondo cui i capi dell’organizzazione conservano, anche in detenzione, poteri deliberativi e di trasmissione di direttive all’esterno.

Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *