Truffa aggravata e fideiussioni false: autonomi episodi decettivi (Cass. pen. Sez. VII n. 35089 del 28.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra una pluralità di reati, e non un unico episodio decettivo, la condotta di chi, all’approssimarsi della scadenza della fideiussione precedentemente prodotta, ne presenti una nuova e falsa al fine di procrastinare il pagamento degli oneri concessori. La presentazione di nuove polizze fideiussorie false non costituisce un mero postfactum, ma un’autonoma attività decettiva giuridicamente rilevante, caratterizzata da una propria completa individualità strutturale in ragione della ravvisabilità degli elementi costitutivi dell’illecito. La predisposizione della bozza di fideiussione falsa, apparentemente proveniente da una compagnia assicurativa, e il suo successivo invio all’ente territoriale non costituiscono attività meramente ideativa, ma univoco atto esecutivo integrante il delitto tentato.

Il Fatto

La vicenda riguarda due imputati condannati, in primo grado, per più episodi di truffa ai danni di un ente locale, in relazione alla presentazione di polizze fideiussorie false finalizzate a procrastinare il pagamento degli oneri concessori.

La Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato l’estinzione per maturata prescrizione dei delitti consumati nel 2015 e nel 2017 e, previa riqualificazione del fatto commesso nel 2018 come delitto tentato, ha rideterminato la pena e ridotto l’importo della provvisionale riconosciuta alle parti civili. Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, risultati perfettamente sovrapponibili.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo contesta la qualificazione giuridica dei fatti come più episodi di truffa, consumati e tentati, in luogo di un’unica condotta decettiva consumata nel 2015 e ormai prescritta. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato.

I giudici di appello avevano disatteso il gravame con corretti argomenti giuridici, evidenziando come la presentazione di nuove e false polizze fideiussorie all’approssimarsi della scadenza della precedente non si presti a integrare un mero postfactum, ma costituisca un’autonoma attività decettiva finalizzata a procrastinare il pagamento degli oneri concessori.

La valutazione della Corte di merito è stata ritenuta aderente agli esiti processuali e alla costante giurisprudenza di legittimità, che ravvisa una pluralità di reati in presenza di condotte commesse in contesti temporali diversi — Sez. IV n. 41052 del 19.07.2012 — e dotate di una propria completa individualità strutturale in ragione della ravvisabilità degli elementi costitutivi dell’illecito, come affermato in tema di estorsione da Sez. II n. 41167 del 02.07.2013 e n. 37297 del 28.06.2019.

La sentenza impugnata ha rimarcato come ciascuno degli episodi delittuosi risulti caratterizzato da un’autonoma condotta artificiosa, consistita nella predisposizione e nell’uso di fideiussioni false allo scopo di indurre l’ente territoriale a postergare la riscossione.

Il secondo motivo, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione sulla riqualificazione del fatto del 2018 come delitto tentato, è stato parimenti dichiarato manifestamente infondato. La predisposizione della bozza di fideiussione falsa e il successivo invio all’ente non costituiscono attività meramente ideativa, ma univoco atto esecutivo integrante la fattispecie ritenuta.

La Corte ha pertanto dichiarato inammissibili i ricorsi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *