Continuazione esecutiva: il dubbio sul disegno criminoso non basta (Cass. pen. Sez. VII n. 39703 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., presuppone la dimostrazione dell’originaria progettazione unitaria dei reati e non puo’ fondarsi sul dubbio circa la sua esistenza. Il principio del favor rei non supplisce alla carenza probatoria, poiche’ l’operazione incide sulla certezza del giudicato in materia di irrogazione della pena. Il controllo di legittimita’ sulla motivazione del giudice dell’esecuzione resta circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili e dell’assenza di manifesta illogicita’, restando estranea alla Corte ogni revisione degli accertamenti fattuali.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto al giudice dell’esecuzione il riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di distinte sentenze di condanna. Il Tribunale di Alessandria, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato la richiesta con ordinanza del 22.04.2025, rilevando l’eterogeneita’ delle condotte, la loro estemporaneita’ e la rilevante distanza temporale tra i fatti.
Avverso tale provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico articolato motivo, deducendo vizio di motivazione per non avere il giudice valorizzato, nella loro connessione, gli elementi rivelatori dell’unicita’ del disegno criminoso: l’omogeneita’ delle violazioni, la prossimita’ temporale delle condotte e le simili modalita’ di esecuzione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il motivo articolato ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e lo ritiene inammissibile. La motivazione del giudice dell’esecuzione viene giudicata ampia e completa: nessun argomento difensivo e nessuna circostanza di fatto sarebbero rimasti estranei alla valutazione.
Il ricorrente, osserva la Sezione, propone argomenti di mero dissenso e un’alternativa lettura degli elementi gia’ valutati. Il giudice di merito aveva invece sottolineato l’eterogeneita’ delle condotte, l’estemporaneita’ di esse e la rilevante distanza temporale, negando rilievo a un quadro indiziario univoco di preordinazione.
La Corte richiama i principi fissati da Sezioni Unite n. 28659 del 18.05.2017, secondo cui l’accertamento dell’identita’ del disegno criminoso non puo’ essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza. Il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in tema di irrogazione della pena e pertanto non tollera conclusioni probabilistiche.
Quanto ai limiti del controllo di legittimita’, la Corte richiama Sez. III n. 17395 del 24.01.2023 (conforme a Sez. VI n. 5334 del 1993): eccede dai limiti di cognizione della Cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito. Il controllo sulla motivazione resta circoscritto alla verifica delle ragioni giuridicamente apprezzabili, dell’assenza di manifesta illogicita’ e della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine perseguito, non emergendo i vizi dedotti dal testo impugnato.
Il ricorso e’ pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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