Lavoro pubblica utilità è pena principale non sostitutiva (Cass. pen. Sez. IV n. 39746 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il lavoro di pubblica utilità previsto dall’art. 186, comma 9-bis, cod. strada ha natura di pena principale, mutuando struttura e modalità esecutive dall’art. 54 d.lgs. n. 274 del 2000, e si distingue dall’omonima figura generale di sanzione sostitutiva disciplinata dagli artt. 56-bis e 56-ter della legge n. 689/1981. L’art. 20-bis cod. pen. enuncia la regola generale secondo cui le pene sostitutive della reclusione e dell’arresto sono disciplinate dal Capo III della legge n. 689/1981, facendo “salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge”, tra cui rientra appunto la fattispecie del codice della strada. Ne consegue che il giudice, investito dell’istanza di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada, non può applicare d’ufficio il lavoro di pubblica utilità sostitutivo ex art. 56-bis, trattandosi di sanzione di natura e specie diversa, applicabile solo con il previo consenso dell’imputato, da manifestare personalmente o a mezzo di procuratore speciale ai sensi dell’art. 58, comma 3, legge n. 689/1981. La sostituzione con il lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis può essere richiesta al G.i.p. anche dopo l’emissione del decreto penale di condanna, nel termine di quindici giorni dalla notifica e in assenza di opposizione, attivando una procedura favorevole all’imputato che, in caso di esito positivo, conduce all’estinzione del reato.
Il Fatto
Con decreto del 20.01.2025 il G.i.p. del Tribunale di Reggio Emilia disponeva, ex art. 56-bis legge n. 689/1981, la sostituzione della pena detentiva inflitta con decreto penale di condanna con il lavoro di pubblica utilità, confermando la condanna all’ammenda di 750 euro per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 285/1992.
Il difensore dell’imputato aveva presentato istanza tempestiva, in via principale, per la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9-bis, cod. strada e all’art. 54 d.lgs. n. 274/2000. Il G.i.p. ha ritenuto non sussistenti i presupposti per la sostituzione della pena pecuniaria, cumulandola a quella detentiva sostituita. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore, deducendo l’inosservanza delle norme sulla specie di sanzione applicata e l’illegittimità del provvedimento emesso in assenza del consenso dell’imputato.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta una questione di diritto relativa all’erronea applicazione delle disposizioni in tema di sanzioni sostitutive. Il ricorrente lamentava che, a fronte della richiesta ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada, il giudice avesse applicato la diversa sanzione del lavoro di pubblica utilità prevista dall’art. 56-bis della legge n. 689/1981, in assenza del necessario consenso dell’imputato o di procura speciale.
La Corte dà continuità al precedente Sez. IV n. 17561 del 16.01.2024, Ruocco, secondo cui l’art. 186, comma 9-bis, cod. strada è regolato sul modello dell’art. 54 d.lgs. n. 274 del 2000, di cui mutua le modalità esecutive, con la sola deroga della durata corrispondente alla sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro a un giorno. La disciplina dettata dai novellati artt. 56-bis e 56-ter della legge n. 689/1981, introdotti dall’art. 71 d.lgs. n. 150/2022, riguarda invece la diversa figura generale del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, istituto autonomo e distinto. La differenza è ricavabile dallo stesso art. 20-bis cod. pen., che enuncia la regola generale delle pene sostitutive facendo salve le particolari disposizioni di legge.
La Corte richiama il principio per cui, dopo l’emissione del decreto penale di condanna, il G.i.p. può, su istanza dell’imputato presentata nel termine di quindici giorni dalla notifica e in assenza di opposizione, sostituire la pena pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada, in forza di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 459 cod. proc. pen. (Sez. IV n. 6879 del 13.01.2021, Parolin). Una diversa interpretazione potrebbe far sorgere dubbi di costituzionalità per violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., poiché la pena su cui calcolare la sostituzione sarebbe più alta di quella irrogata con il decreto.
Il G.i.p. non ha rilevato la radicale differenza tra il lavoro di pubblica utilità sostitutivo ex art. 56-bis, cui fa riferimento il comma 1-ter dell’art. 459 cod. proc. pen. novellato, e la sanzione richiesta ex art. 186, comma 9-bis. Ha disposto la sostituzione con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, con le specifiche prescrizioni dell’art. 56-ter, tra cui il ritiro del passaporto, in assenza del previo consenso dell’imputato richiesto dall’art. 58, comma 3, legge n. 689/1981.
La Corte rileva infine che, ove non avesse ritenuto accoglibile l’istanza, il giudice avrebbe dovuto respingere la richiesta e, stante la proposta opposizione in via subordinata, non dichiarare esecutivo il decreto. Deriva l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Emilia, sezione G.i.p., in diversa composizione, per l’ulteriore corso.
Nota della Redazione
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