Colloqui e regime 41-bis: la Cassazione conferma l’autorizzazione tra detenuti familiari (Cass. pen. Sez. I n. 15043 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il detenuto sottoposto al regime di cui all’art. 41-bis ord. pen. può essere autorizzato a intrattenere colloqui visivi con un familiare anch’esso detenuto, anche se sottoposto al medesimo regime o a un regime di alta sicurezza, mediante forme di comunicazione controllabili a distanza. L’assenza di uno specifico divieto normativo e l’evoluzione tecnologica, che garantisce adeguati sistemi di controllo, impongono di contemperare le esigenze di sicurezza con il diritto del detenuto al mantenimento delle relazioni familiari, di rango costituzionale e convenzionale. L’autorizzazione deve essere rilasciata di volta in volta e non può avere carattere generalizzato, dovendo il giudice valutare il parere, non vincolante, della Direzione distrettuale antimafia.

Il Fatto

Il Tribunale di Sorveglianza di Sassari accoglieva l’impugnazione di un detenuto, ristretto in regime ex art. 41-bis ord. pen., avverso il provvedimento con cui la direzione della casa circondariale aveva respinto la richiesta di effettuare una telefonata con la moglie, anch’essa detenuta in un altro istituto in regime di alta sicurezza. Il Magistrato di sorveglianza aveva rigettato il reclamo, ma il Tribunale di Sorveglianza, in riforma, autorizzava il colloquio.

Il Ministero della Giustizia proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 69, 35-bis e 41-bis ord. pen., censurando la mancata valutazione dell’incompatibilità dell’autorizzazione con le finalità del regime differenziato, atteso che entrambi i coniugi erano sottoposti alla medesima indagine per appartenenza alla stessa organizzazione criminale, nonché la mancata considerazione del parere negativo reso dalla DDA.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione, nel riunire i cinque motivi di ricorso strettamente collegati, ha escluso che la sottoposizione al regime detentivo differenziato di entrambi i soggetti legati da vincolo familiare determini un divieto assoluto di autorizzazione al colloquio. Richiamando il principio generale già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la Cassazione ha ribadito che la comunicazione può essere autorizzata mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalità idonee a garantire le cautele imposte dal citato art. 41-bis.

La Corte ha preso posizione sul contrasto interpretativo emerso nella giurisprudenza di legittimità circa l’ipotesi in cui entrambi i soggetti siano sottoposti al regime differenziato. Ha disatteso l’isolato orientamento restrittivo, affermando che, in assenza di uno specifico divieto normativo e considerata l’evoluzione tecnologica degli attuali sistemi di comunicazione, il punto di equilibrio tra le esigenze di sicurezza dell’ordinamento e i diritti del detenuto è correttamente individuato dall’orientamento maggioritario. L’autorizzazione, infatti, è pur sempre soggetta a un più stringente controllo e rimessa a una specifica e motivata valutazione caso per caso.

Quanto al parere della DDA, la Suprema Corte ha precisato che esso non è vincolante, ma deve essere esaminato con attenzione; il giudice può discostarsene, come avvenuto nel caso di specie, quando non emerga alcun concreto pericolo per la sicurezza. La circolare DAP n. 3676/6126 del 02.10.2017 è stata interpretata nel senso di non introdurre un divieto assoluto, ma solo un regime autorizzatorio più severo per i colloqui tra familiari entrambi sottoposti al regime.

La Corte ha però accolto il ricorso nella parte in cui il provvedimento impugnato aveva concesso un’autorizzazione potenzialmente riferita a colloqui ulteriori rispetto all’unico richiesto nell’istanza originaria. Ha quindi enunciato il principio per cui ogni singolo colloquio deve essere oggetto di autonoma e singola autorizzazione, annullando senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente ai colloqui ulteriori e rigettando il ricorso nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *