Sequestro probatorio, riesame e deposito degli atti sequestrati (Cass. pen. Sez. V n. 28139 del 31.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riesame avverso misure cautelari reali, l’art. 324, comma 3, cod. proc. pen. impone al pubblico ministero di trasmettere al tribunale i soli atti su cui si fonda il provvedimento impugnato, ossia, in caso di sequestro probatorio, quelli già nella disponibilità del pubblico ministero prima dell’emissione del decreto, dai quali è stata desunta la sussistenza del fumus commissi delicti e della finalità probatoria. La mancata acquisizione di tali atti integra una nullità d’ordine generale a regime intermedio, per violazione del diritto al contraddittorio. Non sussiste, invece, alcun obbligo di depositare la documentazione sequestrata, acquisita in occasione dell’esecuzione del decreto già emesso, che non ne poteva costituire il fondamento. Ove il pubblico ministero produca in udienza nuovi elementi probatori, il tribunale deve assegnare all’indagato un congruo termine a difesa; la relativa nullità è però rilevabile solo se la parte abbia richiesto quel termine.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame ha confermato, ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen., il decreto di sequestro probatorio emesso dal Procuratore della Repubblica, avente ad oggetto la documentazione relativa ai corsi antincendio tenuti presso la sede della società ricorrente, in quanto corpo del reato di falso in atto pubblico contestato all’indagato, e al fine di verificare l’autenticità delle firme dei docenti sui registri delle presenze.

Il difensore aveva eccepito in udienza la nullità o l’inefficacia del decreto, per avere il pubblico ministero depositato solo in quella sede l’ingente documentazione sequestrata, con conseguente impossibilità di esaminarla in tempi brevi. L’eccezione era stata rigettata. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio consolidato secondo cui, in tema di riesame di misure cautelari reali, integra una causa di nullità d’ordine generale a regime intermedio, per violazione del diritto al contraddittorio, la mancata acquisizione da parte del tribunale di tutti gli atti specificamente posti a fondamento del provvedimento di vincolo, perché in tal modo si pregiudica la possibilità di delineare il contenuto del gravame e si sottrae al giudice il materiale cognitivo utilizzato per l’emissione della misura. Il Collegio richiama sul punto Sez. 5 n. 7273 del 2024, dep. 2025, Sez. 1 n. 49876 del 2019 e Sez. 3 n. 36531 del 2015.

Tale principio opera però solo in relazione agli atti indicati dal comma 3 dell’art. 324 cod. proc. pen., cioè quelli «su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame». In caso di sequestro probatorio si tratta degli atti che già si trovavano nella disponibilità del pubblico ministero prima dell’emissione del decreto e dai quali è stata desunta la sussistenza dei presupposti, ossia il fumus commissi delicti e la concreta finalità probatoria. La Corte richiama Sez. 6 n. 13937 del 2022 e Sez. 6 n. 53160 del 2016, che escludono il rinvio all’art. 309, comma 5, cod. proc. pen.

Nel caso concreto i ricorrenti non lamentano l’omessa trasmissione degli atti posti a fondamento del decreto, ma il mancato deposito di copia della documentazione sequestrata. Si tratta di documenti acquisiti in occasione dell’esecuzione del decreto già emesso, che non potevano costituirne il fondamento. Non sussiste quindi alcun obbligo di deposito e la nullità denunciata non è ravvisabile.

Il Collegio esamina anche l’ipotesi, affermata in tema di misure cautelari reali, della produzione in udienza di nuovi elementi a carico: in tal caso il tribunale deve assegnare all’indagato un congruo termine a difesa, altrimenti si configura nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 3 n. 22137 del 2015, Sez. 2 n. 36451 del 2015). Nella specie, però, il difensore non ha chiesto alcun termine e non si è opposto alla produzione, limitandosi a eccepire la nullità. I ricorsi sono quindi dichiarati inammissibili, con condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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