Ricorso inammissibile: questioni nuove e prescrizione non rilevabile (Cass. pen. Sez. IV n. 39747 del 10.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, non sono deducibili le questioni non prospettate nei motivi di appello, salvo che siano rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio o non fosse possibile proporle in precedenza. Ne consegue che la diversa qualificazione giuridica del fatto non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità. L’inammissibilità del ricorso, inoltre, paralizza sin dal suo insorgere i poteri decisori del giudice, il quale non è abilitato a rilevare, a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., cause di non punibilità quali l’estinzione del reato per prescrizione, tanto se maturata dopo la sentenza impugnata quanto se verificatasi in precedenza. Non viola infine il principio di correlazione tra accusa e sentenza la condanna in cui sia ritenuta la continuazione tra più condotte, tutte autonomamente integranti la norma incriminatrice contestata, anche in mancanza del richiamo all’art. 81 cod. pen. nel capo di imputazione.

Il Fatto

La Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Verona che aveva dichiarato il ricorrente responsabile del reato di furto in abitazione e lo aveva condannato, esclusa la recidiva e concesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione e multa.

Secondo la ricostruzione di primo grado, tre biciclette erano state sottratte all’interno dei garage di un condominio dopo la forzatura delle porte; il giorno seguente le persone offese avevano riconosciuto i mezzi in un annuncio pubblicato su un sito di vendite e, presentatisi all’appuntamento con gli agenti, avevano consentito l’identificazione del ricorrente e il recupero delle altre biciclette. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: errata qualificazione del fatto, illegittimità della pena per mancata contestazione della continuazione, mancata declaratoria di prescrizione e vizio di motivazione in ordine all’art. 133 cod. pen. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il motivo relativo alla qualificazione giuridica, che il ricorrente assumeva doversi ricondurre alla ricettazione. Il motivo è inammissibile perché la censura non era stata preventivamente dedotta come motivo di appello, come prescrive a pena di inammissibilità l’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Sul punto la Corte richiama il principio secondo cui non sono deducibili le questioni non prospettate nei motivi di appello, ad eccezione di quelle rilevabili d’ufficio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza, citando sul punto Sez. II n. 8890 del 31.01.2017. Il motivo è inoltre manifestamente infondato, perché i giudici di merito hanno correttamente sussunto il fatto nella fattispecie incriminatrice, valorizzando gli indizi gravi, precisi e concordanti e il fatto che le biciclette fossero state immediatamente offerte in vendita online (Sez. II n. 46637 del 12.09.2019).

Il secondo motivo, relativo al difetto di correlazione tra accusa e sentenza per il mancato richiamo all’art. 81 cod. pen., è manifestamente infondato. La Corte ribadisce che ciò che rileva è la compiuta descrizione del fatto e non l’indicazione degli articoli di legge assunti come violati, richiamando Sez. III n. 24365 del 14.03.2023, Sez. V n. 9706 del 30.01.2015 e Sez. VI n. 437 del 16.09.2004. Le censure sulla illegalità della pena sono inammissibili, avendo il giudice di primo grado tenuto conto che si trattava di due furti, senza necessità di individuare il reato più grave stante l’omogeneità delle condotte.

Il terzo motivo, attinente alla prescrizione, è inammissibile perché proposto per la prima volta in cassazione e quindi tardivo (Sez. II n. 31650 del 03.04.2017). La Corte richiama il principio per cui l’inammissibilità dei motivi principali si estende ai motivi nuovi ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen. e, con richiamo alle Sezioni Unite n. 12602 del 17.12.2015, afferma che l’inammissibilità dell’impugnazione paralizza i poteri decisori del giudice, precludendo il rilievo della causa estintiva sia pure maturata in precedenza. Nel merito, il reato non era comunque prescritto alla data della sentenza di secondo grado, essendo il termine massimo di dodici anni e sei mesi.

Il quarto motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato: la Corte di Appello ha fornito motivazione logica e congrua in ordine ai criteri dell’art. 133 cod. pen. e ha ritenuto insindacabile la valutazione di congruità della pena. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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