Rapina aggravata: il profitto può essere anche solo morale (Cass. pen. Sez. II n. 39773 del 10.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel delitto di rapina, il fine di profitto che ne integra il dolo specifico va inteso come qualsiasi utilità, anche di natura non economica o meramente morale, e come ogni soddisfazione o godimento che l’agente si riprometta di trarre, anche non immediatamente, dalla propria azione. La condotta resta qualificabile come rapina, e non come violenza privata, ove sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui e sottraendola a chi la detiene. Non è proponibile per la prima volta in sede di legittimità la questione sulla responsabilità concorsuale non devoluta al giudice di appello, che abbia correttamente omesso di pronunciare sul punto.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un’aggressione compiuta da più persone riunite nei confronti di un nucleo familiare, culminata nella sottrazione di un telefono cellulare con la minaccia di un coltello puntato alla gola della persona offesa. Gli imputati venivano riconosciuti responsabili, in primo grado e poi in appello, di domicilio, lesioni personali, rapina aggravata e porto in luogo pubblico di armi improprie.

La Corte di appello, in parziale riforma, riduceva le pene previo riconoscimento dell’art. 62 n. 4 cod. pen. in prevalenza sulle aggravanti e condannava gli appellanti alla rifusione delle spese delle parti civili. Avverso tale pronuncia gli imputati proponevano distinti ricorsi per cassazione, lamentando, tra l’altro, la mancata riqualificazione della rapina in violenza privata per assenza di profitto e l’estraneità al concorso nelle condotte contestate.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara tutti i ricorsi inammissibili per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e, comunque, manifestamente infondati. Le impugnazioni ripropongono questioni già sottoposte al giudice di appello e da questi correttamente definite con argomentazioni immuni da vizi logici.

Quanto al primo profilo, la Corte ribadisce che, in sede di legittimità, la cognizione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le proprie competenze stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti (Sez. I n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto). La Corte territoriale ha evidenziato le risultanze processuali decisive, riscontrando le alternative ricostruzioni degli imputati, ritenute congetturali e inverosimili.

Sul concorso, i rilievi non sono proponibili in sede di legittimità perché non devoluti in appello: l’atto di impugnazione aveva ad oggetto esclusivamente la riqualificazione della rapina in violenza privata e la riduzione del trattamento sanzionatorio. È principio consolidato che non possono dedursi per la prima volta in cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare (Sez. III n. 16610 del 24/01/2017, Costa).

Nel merito della qualificazione giuridica, la Corte osserva che il profitto nella rapina può concretarsi in qualsiasi utilità, anche non economica o meramente morale, purché la condotta sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui (Sez. II n. 37861 del 09/06/2023, Contaldo, che recepisce il principio delle Sez. Un. n. 41570 del 25/05/2023 in tema di furto). La mancata finalità economica non esclude dunque il dolo specifico.

Infine, la Corte conferma il diniego dell’attenuante della particolare tenuità del fatto di rapina di cui alla Corte cost. n. 86 del 2024, avendo il giudice di appello valorizzato, con valutazione discrezionale insindacabile, la gravità della condotta, commessa da più persone riunite e con uso di armi. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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