Appello impossibile per aggravante non contestata ex art 625 (Cass. pen. Sez. 5 n. 12556 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata contestazione, nel corso del dibattimento di primo grado, di una circostanza aggravante che incide sul regime di procedibilità del reato, determinando il passaggio dalla procedibilità d’ufficio a quella a querela, non può essere superata dal giudice di appello mediante la declaratoria di nullità della sentenza e la regressione del processo ai sensi dell’art. 604, comma 1, cod. proc. pen. In tal caso, la mancata contestazione suppletiva da parte del pubblico ministero determina una preclusione processuale che cristallizza la mancanza della condizione di procedibilità, imponendo al giudice di appello di dichiarare l’improcedibilità del reato per difetto di querela.
Il Fatto
Il Tribunale di Ancona condannava gli imputati per il reato di tentato furto aggravato (capi a) e b)), ritenendo integrata l’aggravante di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen. per essere i fatti commessi su cose destinate a pubblico servizio o pubblica utilità, nella specie sportelli bancomat di un istituto di credito.
La Corte d’appello di Ancona, su eccezione difensiva, dichiarava la nullità della sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 604, comma 1, cod. proc. pen., disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Macerata. La Corte territoriale riteneva, infatti, insufficiente la contestazione dell’aggravante, genericamente richiamata nell’imputazione senza specificazione del profilo applicabile, e conseguentemente integrata l’ipotesi del “fatto diversamente circostanziato” ex art. 521, comma 1, cod. proc. pen. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione gli imputati.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto i ricorsi, ritenendo fondata la doglianza difensiva. L’art. 604, comma 1, cod. proc. pen. — hanno osservato i giudici di legittimità — stabilisce una regressione del processo al primo giudice funzionale alla rinnovazione della deliberazione, e si giustifica per la particolare incidenza che le aggravanti non contestate possono determinare sul trattamento sanzionatorio (Sez. U, n. 49935 del 2023, Domingo). Tale regressione, tuttavia, è ammessa solo quando le circostanze autonome o ad effetto speciale non contestate abbiano dispiegato i propri effetti sulla pena.
Nella fattispecie in esame, invece, la circostanza aggravante non contestata ha influito sul regime di procedibilità del reato. Le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma Cartabia) hanno previsto, per il furto aggravato, il passaggio dalla procedibilità d’ufficio a quella a querela, salvo il caso di configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen. La mancata contestazione di tale aggravante — non risultando agli atti alcuna querela, né una tempestiva contestazione suppletiva da parte del pubblico ministero — ha determinato l’assenza di una condizione di procedibilità.
Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 49935 del 2023 (Domingo), la contestazione delle circostanze aggravanti è appannaggio esclusivo del pubblico ministero, che deve compierla nel dibattimento. A fronte dell’omessa contestazione, il giudice non ha alcun autonomo potere, né di ritenere esistente la circostanza non contestata, né di restituire gli atti al pubblico ministero ai sensi dell’art. 521 cod. proc. pen., che riguarda solo la diversità del fatto.
La Corte d’appello, pertanto, avrebbe dovuto prendere atto della mancata contestazione e della rilevanza di tale mancanza ai fini della procedibilità a querela, procedendo a una declaratoria di non procedibilità, come già affermato dalle Sezioni Unite n. 12283 del 2005 (De Rosa), e non risolversi nel senso della regressione del processo al primo giudice. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 230 del 2022, ha del resto precisato che il giudice è tenuto a pronunciare condanna soltanto per il fatto contestato, non qualificato dall’aggravante non contestata.
In conclusione, nel giudizio di appello, ove non risulti contestata un’aggravante che comporta la procedibilità d’ufficio e il pubblico ministero non abbia proceduto alla contestazione suppletiva nel momento utile, si determina una preclusione processuale che conduce alla cristallizzazione della mancanza della condizione di procedibilità. La sentenza impugnata è stata, quindi, annullata senza rinvio, in relazione ai reati di cui ai capi a) e b), per essere gli stessi improcedibili per difetto di querela.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 625 c.p. – Circostanze aggravanti
- Art. 521 c.p.p. – Correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza
- Art. 604 c.p.p. – Questioni di nullità