Partecipazione mafiosa e intermediario del capo detenuto: indizi e aggravante (Cass. pen. Sez. II n. 39775 del 10.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il controllo di legittimità sulla gravità indiziaria si limita a verificare che il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni del proprio convincimento e che la motivazione sia congrua rispetto ai canoni della logica e ai principi che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. La partecipazione all’associazione mafiosa non richiede il compimento di specifici atti esecutivi del programma criminoso, essendo sufficiente che il soggetto assuma o gli venga riconosciuto il ruolo di componente del gruppo. Le esigenze cautelari della custodia in carcere, in presenza della doppia presunzione, possono essere superate solo dal recesso dall’associazione o dall’esaurimento dell’attività associativa, non dal solo decorso del tempo.

Il Fatto

Il Tribunale, in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione, applica all’indagata la custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 416-bis, 648-ter.1 e 416-bis.1 cod. pen., contestati a vario titolo in relazione alla sua partecipazione a un sodalizio mafioso operante nel territorio leccese.

La pronuncia rescindente aveva censurato la precedente ordinanza per un duplice deficit motivazionale: la mancata confutazione dei rilievi difensivi sull’assenza di gravi indizi per il delitto associativo e l’assenza di motivazione sull’aggravante dell’agevolazione mafiosa per i reati di autoriciclaggio. In sede di rinvio il Tribunale ritiene fondato l’addebito, riconoscendo all’indagata il ruolo di intermediaria tra il coniuge, capo del sodalizio detenuto, e gli affiliati. Propone ricorso per cassazione l’indagata, con due atti, deducendo vizi di motivazione e violazione di legge.

La Motivazione della Corte

La Corte richiama il consolidato principio secondo cui, in tema di misure cautelari, alla Suprema Corte spetta solo verificare se il giudice di merito abbia dato conto delle ragioni della gravità del quadro indiziario e controllare la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica. L’insussistenza dei gravi indizi è rilevabile in cassazione solo se si traduce in violazione di specifiche norme di legge o in manifesta illogicità della motivazione.

Su tali basi, il Tribunale ha adeguatamente colmato la lacuna motivazionale, valorizzando una pluralità di elementi da leggere in chiave organica: le continue interazioni tra il capo detenuto e gli affiliati, possibili solo grazie all’intermediazione della moglie; la veicolazione di corrispondenza elusiva del visto di controllo; le dichiarazioni del collaboratore di giustizia; l’espressione secondo cui l’indagata “comanda”; i rapporti con affiliati di rilievo.

Quanto alla partecipazione associativa, la Corte ribadisce che non è necessario il compimento di specifici atti esecutivi, essendo sufficiente l’assunzione o il riconoscimento del ruolo di componente del gruppo. Le censure difensive, fondate su una lettura frammentaria degli indizi, propongono una ricostruzione alternativa degli eventi, estranea al sindacato di legittimità.

Manifestamente infondata è la doglianza sulle esigenze cautelari: la doppia presunzione può essere superata solo dal recesso dall’associazione o dall’esaurimento della stessa, mentre il tempo silente può essere valutato solo in via residuale. Il pericolo di reiterazione si desume dal perdurante ruolo apicale dei coniugi.

Infine, immune da vizi è la motivazione sull’agevolazione mafiosa nei reati di autoriciclaggio, avendo il Tribunale rilevato come il reimpiego dei proventi abbia contribuito al rafforzamento del sodalizio sotto il profilo del controllo economico del territorio. Segue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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