Riesame cautelare, controllo di legittimità sugli indizi e utilizzabilità degli atti tributari (Cass. pen. Sez. II n. 39804 del 10.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il controllo di legittimità sulla gravità indiziaria ex art. 273 cod. proc. pen. non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la concludenza dei dati probatori: è inammissibile la censura che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolva nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate. Gli elementi raccolti dalla Guardia di Finanza in sede di accessi, ispezioni e verifiche tributarie sono utilizzabili in materia penale tributaria quale notitia criminis, a prescindere dalla regolarità formale della loro acquisizione, non applicandosi a tali attività la disciplina del codice di rito. L’attualità del pericolo di recidiva ex art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non coincide con l’attualità della condotta: dalla vicenda storicizzata può trarsi un logico argomento di prognosi sfavorevole.

Il Fatto

Il ricorrente impugna dinanzi alla Cassazione l’ordinanza con cui il Tribunale per il riesame delle misure coercitive di Palermo ha rigettato l’appello ex art. 310 cod. proc. pen. avverso l’ordinanza del GIP che aveva applicato la misura interdittiva del divieto di esercitare determinate attività imprenditoriali e professionali, in relazione a plurime ipotesi di emissione di fatture per operazioni inesistenti, truffa aggravata ai danni dell’amministrazione finanziaria, dichiarazione fraudolenta, omessi versamenti mediante compensazione di crediti non spettanti, autoriciclaggio e partecipazione a un sodalizio finalizzato all’aggressione delle risorse erariali.

La difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione sulla gravità indiziaria, l’utilizzabilità della documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza in sede di verifica fiscale, la configurabilità dell’addebito associativo e la sussistenza delle esigenze cautelari di prevenzione speciale.

La Motivazione della Corte

La Corte ribadisce in via preliminare il perimetro del giudizio di legittimità in materia cautelare, richiamando le Sezioni Unite n. 11 del 22.03.2000 (Audino): spetta alla Cassazione verificare che il giudice di merito abbia adeguatamente reso conto delle ragioni della gravità del quadro indiziario, controllando la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, senza sostituire la propria valutazione a quella del merito. Il Collegio conferma tale orientamento, confortato da pronunce successive (Sez. II n. 27866 del 2019; Sez. IV n. 26992 del 2013; Sez. II n. 37417 del 2025).

Ne deriva che l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari è rilevabile in cassazione solo se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. I primi due motivi, in quanto sollecitano una diversa lettura delle emergenze indiziarie, sono pertanto inammissibili: l’ordinanza risulta avere adeguatamente analizzato e ricondotto ad unità logica tutti gli elementi, anche con riguardo all’ipotesi associativa, desunta dalla pluralità di condotte e dalle conversazioni intercettate tra sodali.

Quanto alla documentazione acquisita nel corso di accertamenti di polizia tributaria, la Corte ne afferma l’utilizzabilità quale notitia criminis, a prescindere dalla regolarità formale dell’acquisizione, poiché a tali attività non è applicabile la disciplina del codice di rito per l’operato della polizia giudiziaria (Sez. III n. 6798 del 2016, Arosio; Sez. III n. 34020 del 2020). L’obbligo di rispettare le garanzie processuali penali sorge solo quando è possibile attribuire rilevanza penale al fatto, emergendone gli elementi costitutivi (Sez. III n. 31223 del 2019, Di Vico). Correttamente, dunque, il Tribunale ha ritenuto utilizzabili gli atti dell’accesso tributario.

Sull’interpretazione delle conversazioni intercettate, il Collegio richiama il principio per cui l’individuazione del contesto comunicativo costituisce attività propria del giudizio di merito, censurabile solo in presenza di criteri inaccettabili o applicati in modo scorretto (Sez. I n. 25939 del 2024; Sez. V n. 13912 del 2015, Ascone). L’affectio durevole è confermata dalla messe dei reati fine contestati.

Infine, sulla esigenza cautelare, il Tribunale ha desunto il pericolo di recidiva specifica dalle modalità dei fatti, dal ruolo di rilievo assunto e dalla capacità tecnica dimostrata. L’attualità del pericolo non è sinonimo di attualità della condotta, potendosi trarre dalla vicenda storica un logico argomento prognostico (Sez. I n. 26618 del 2025; Sez. V n. 22344 del 2025). Il Collegio richiama il principio del minor sacrificio necessario e la compatibilità con la presunzione di innocenza ex art. 27, secondo comma, Cost. (Corte cost. n. 191 del 2020; Corte cost. n. 299 del 2005). Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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