Reato associativo, retrodatazione e omessa motivazione del giudice dell’esecuzione (Cass. pen. Sez. I n. 34781 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’esecuzione che ometta di pronunciarsi sulla richiesta di retrodatare la data di consumazione del reato associativo, formulata dalla difesa nell’istanza e in memoria, incorre in un vizio di motivazione deducibile in cassazione. Tale richiesta costituisce il presupposto logico e giuridico per decidere sull’applicabilità del criterio di cui all’art. 657, comma 4, cod. proc. pen. e sulla fungibilità della pena già espiata. L’onere di confronto con gli argomenti difensivi va valutato secondo il criterio decisorio tipico della fase e la decisività del tema introdotto, idoneo a destrutturare la conclusione del giudice.

Il Fatto

Il ricorrente, condannato per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. e altro, presentava al giudice dell’esecuzione istanza volta a rideterminare la pena da espiare indicata dal pubblico ministero nell’ottavo cumulo. Chiedeva, in particolare, di sottrarre la parte di pena già espiata per il delitto associativo, assumendola espiata senza titolo rispetto a quella complessivamente indicata nell’ultimo cumulo.

Il GIP del Tribunale di Bari, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 27 gennaio 2025 rigettava l’istanza, ritenendo inapplicabile l’art. 657, comma 4, cod. proc. pen. poiché la consumazione del reato associativo andava individuata nella data di pronuncia della sentenza di primo grado, successiva alla commissione del reato per cui determinare la pena residua.

La Motivazione della Corte

La difesa censurava l’omessa considerazione della richiesta preliminare di retrodatare la data di consumazione del reato associativo all’anno 2015, già contenuta nell’istanza e meglio illustrata in una memoria depositata prima dell’udienza. Il giudice, secondo il ricorrente, aveva motivato facendo riferimento alla sola data della sentenza, senza confrontarsi con gli argomenti difensivi.

La Corte ritiene il ricorso fondato. L’omessa considerazione degli elementi e degli argomenti contenuti in un atto di impugnazione o in una memoria difensiva determina un vizio di motivazione deducibile in cassazione, come già affermato dalla Sez. 3, n. 36688 del 06/06/2019, Rinaldi. Per verificare l’effettiva esistenza del vizio si deve fare riferimento al criterio decisorio tipico della fase e alla decisività del tema introdotto dalla difesa, che deve essere idoneo a destrutturare la conclusione cui il giudice è pervenuto secondo lo standard probatorio applicato (Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini).

Il giudice, peraltro, non è tenuto a prendere in considerazione ogni argomentazione delle parti: è sufficiente che indichi le ragioni della decisione, dimostrando di aver tenuto presenti i fatti decisivi. L’ipotizzabilità di una diversa valutazione delle medesime risultanze non integra vizio di motivazione in sede di legittimità (Sez. 1, n. 6128 del 07/11/2013, dep. 2014, Mancuso; Sez. 5, n. 7588 del 06/05/1999).

Nel caso concreto, la richiesta di retrodatare la data di consumazione del reato associativo è il necessario presupposto logico e giuridico per decidere sull’applicazione dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen. e sulla fungibilità della pena già espiata. La questione era stata espressamente posta dalla difesa nell’istanza e con memoria depositata prima dell’udienza, con riferimento a fatti concreti. Il giudice ha omesso di pronunciarsi: la motivazione, che si limita a richiamare la data di pronuncia della sentenza, è sul punto inesistente.

Il vizio impone l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, affinché il GIP di Bari, libero nell’esito, proceda a nuovo giudizio sul punto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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