Decreto penale e notifica: irrilevante la spedizione senza prova della ricezione (Cass. pen. Sez. I n. 1314 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso in cui l’atto da notificare non sia consegnato al destinatario per rifiuto, temporanea assenza o assenza o inidoneità di altre persone legittimate a riceverlo, non è sufficiente, per provare il perfezionamento della procedura notificatoria, la spedizione della raccomandata con la comunicazione dell’avvenuto deposito dell’atto presso l’ufficio postale. È necessario che l’organo notificante dia dimostrazione dell’avvenuta ricezione dell’atto da parte del destinatario, garantendo solo tale adempimento la sua effettiva conoscenza dell’atto processuale e l’esercizio dei diritti di difesa. La semplice spedizione postale dell’avviso non costituisce, in quanto tale, modalità idonea a informare l’imputato dell’avvenuto deposito del decreto penale di condanna, se alla stessa non fa seguito la ricezione dell’avviso da parte del destinatario del provvedimento.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, in sede esecutiva, rigettava l’istanza del condannato diretta a ottenere la declaratoria di inefficacia e, in via subordinata, la rimessione in termini, rispetto al decreto penale di condanna emesso dallo stesso Giudice nel dicembre 2018.
Avverso l’ordinanza il condannato ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli artt. 170, 171 e 671, comma 1, cod. proc. pen. e all’art. 7 legge n. 890 del 1982. Si deduceva che la mancata conoscenza del decreto era incontroversa, essendo la notifica avvenuta mediante consegna a mani del figlio, con cui il ricorrente aveva interrotto i rapporti, e successiva spedizione di raccomandata al suo indirizzo, senza prova dell’avvenuta ricezione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione della sequenza notificatoria. La notifica del decreto penale era avvenuta mediante consegna effettuata nelle mani del figlio del ricorrente e, nella stessa data, era stata spedita una raccomandata all’indirizzo del condannato. Di nessuno dei due passaggi era stata acquisita la prova dell’effettiva ricezione da parte del destinatario.
Secondo la Corte non risulta acquisita la prova dell’effettiva conoscenza, rilevante ai sensi dell’art. 7 legge n. 890 del 1982, degli atti che informavano il condannato dell’avvenuto deposito del provvedimento. A sostegno di tali conclusioni il Collegio richiama il principio affermato da Sez. IV n. 4359 del 09.01.2024, secondo cui, quando l’atto non sia consegnato al destinatario per rifiuto, temporanea assenza o assenza o inidoneità di altre persone legittimate a riceverlo, non è sufficiente la spedizione della raccomandata con l’avviso di deposito, ma occorre la dimostrazione dell’avvenuta ricezione dell’atto da parte del destinatario.
La semplice spedizione postale dell’avviso, dunque, non costituisce modalità idonea a informare l’imputato dell’avvenuto deposito del decreto penale, dal quale deriva la possibilità di prenderne effettiva conoscenza ritirandolo presso l’ufficio postale di giacenza, se alla spedizione non segue la ricezione dell’avviso da parte del destinatario. La spedizione sarebbe adempimento inutile se non rilevasse l’accertamento dell’effettiva ricezione, che assume ruolo essenziale al fine di garantire la conoscibilità dell’atto.
Tale conoscenza è prodromica all’esercizio dei diritti di difesa, a maggior ragione quando l’atto consista in un decreto penale di condanna, deliberato inaudita altera parte e destinato a divenire definitivo, se non opposto nei ristretti termini dell’art. 461 cod. proc. pen. Ne discende che è soltanto la prova dell’effettiva ricezione della raccomandata informativa a definire la validità dell’atto processuale, al contrario di quanto affermato nell’ordinanza impugnata.
Il ricorso è pertanto accolto e l’ordinanza annullata con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto per un nuovo giudizio, da eseguire nel rispetto dei principi richiamati.
Nota della Redazione
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