Inammissibile l’appello per genericità solo se i motivi non confutano la decisione (Cass. pen. Sez. IV n. 39827 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non siano enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. Il requisito è ora positivizzato nel comma 1-bis dell’art. 581 cod. proc. pen., che recepisce la distinzione tra genericità intrinseca e genericità estrinseca. Il giudice di secondo grado, tuttavia, non può dichiarare l’inammissibilità dell’appello, ex art. 591 cod. proc. pen., in presenza di motivi specifici ancorché palesemente infondati: la manifesta infondatezza non è causa di inammissibilità dell’appello, a differenza di quanto previsto per il ricorso per cassazione dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Sono pertanto censurabili le pronunce che dichiarino inammissibile l’appello per assenza di specificità in motivi che risultano soltanto infondati.

Il Fatto

La Corte d’appello di Bologna, con ordinanza del 04/03/2025, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’imputato avverso la sentenza del Tribunale di Forlì, che lo aveva ritenuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza di cui agli artt. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis, d.lgs. 285/1992, con l’aggravante di aver provocato un incidente stradale.

L’imputato ricorre per cassazione, lamentando l’erronea applicazione dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e il vizio di motivazione. L’atto di appello, a suo dire, conteneva censure specifiche: la nullità del verbale di accertamenti urgenti per mancata sottoscrizione, l’insussistenza del nesso causale tra lo stato di ebbrezza e la fuoriuscita di strada, nonché l’omessa pronuncia sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva.

La Motivazione della Corte

La Corte richiama anzitutto il principio delle Sezioni Unite n. 8825 del 2016, secondo cui l’onere di specificità dei motivi è direttamente proporzionale alla specificità delle ragioni esposte nel provvedimento impugnato. La regola è oggi recepita nel comma 1-bis dell’art. 581 cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n. 150/2022, che positivizza la nozione di genericità estrinseca già delineata nella citata pronuncia.

Il giudizio di appello è un giudizio di merito: la difesa può reiterare le richieste avanzate in primo grado e riproporre i medesimi argomenti, purché le censure contengano una confutazione delle ragioni del primo giudice. Il rispetto del requisito non impone disquisizioni analitiche, essendo sufficiente l’identificabilità dei punti contestati e delle ragioni essenziali del dissenso, come precisato da Sez. III n. 12727 del 2019.

La Corte afferma poi un principio autonomo: il sindacato sull’ammissibilità dell’appello, condotto ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., non può riguardare la valutazione della manifesta infondatezza dei motivi. Detto profilo non è menzionato tra le cause di inammissibilità, a differenza di quanto dispone l’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. per il ricorso per cassazione. Richiamando Sez. IV n. 36533 del 2021, la Corte ribadisce che il giudice d’appello può dichiarare l’inammissibilità solo quando i motivi difettino di specificità o non affrontino la motivazione impugnata, non quando siano ritenuti infondati.

Nel caso concreto, i motivi d’appello non erano generici. La difesa aveva contestato l’inutilizzabilità del verbale di accertamenti urgenti per mancata sottoscrizione, tema sul quale il Tribunale era rimasto silente; quanto all’aggravante, il primo giudice aveva solo lambito il nesso causale tra ebbrezza e sinistro. La Corte d’appello, inoltre, ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive. I giudici di merito avevano in realtà ritenuto infondati i motivi, valutazione estranea al perimetro dell’inammissibilità.

Da ciò consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza, con trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Bologna per l’ulteriore corso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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