Revoca sospensione condizionale solo se cause ostative non note al giudice (Cass. pen. Sez. I n. 11951 del 26.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione condizionale della pena concessa in violazione dei limiti di reiterabilità previsti dall’art. 164, ultimo comma, cod. pen. è revocata, ai sensi dell’art. 168, terzo comma, cod. pen., sia in sede di cognizione sia in sede di esecuzione, a condizione che i precedenti preclusivi non fossero documentalmente noti al giudice che ha concesso il beneficio obiettivamente non spettante. Il giudice che delibera sulla revoca è tenuto ad acquisire, anche d’ufficio, il fascicolo del giudizio antecedente per la doverosa verifica. La revoca è obbligatoria in presenza di tale condizione, ma non può essere disposta quando la causa ostativa risulti già conoscibile dal giudice della cognizione.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Catanzaro ha rigettato la richiesta di revoca della sospensione condizionale accordata al condannato con sentenza dell’11 ottobre 2017, irrevocabile l’11 dicembre 2017, in relazione a una pena per furto aggravato. Il beneficio era stato concesso, in realtà, per la terza volta: due precedenti sentenze della Pretura di Chiaravalle Centrale, del 1977 e del 1980, avevano già concesso la medesima sospensione.
Il giudice dell’esecuzione, acquisito il fascicolo del giudizio, ha ritenuto che la causa ostativa fosse documentalmente nota al giudice della cognizione, in particolare dal certificato del casellario, e ha quindi respinto la richiesta. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il Procuratore, deducendo la violazione di legge in relazione all’art. 168 cod. pen. per non aver il Tribunale considerato che si tratterebbe di ipotesi di revoca obbligatoria, da disporre a prescindere dalla conoscibilità della causa ostativa.
La Motivazione della Corte
La Prima Sezione ha dichiarato il ricorso infondato, ricostruendo la disciplina della revoca della sospensione condizionale concessa oltre i limiti di reiterabilità. L’art. 168, terzo comma, cod. pen., introdotto dalla legge 26 marzo 2001, n. 128, prevede la revoca quando il beneficio sia stato concesso in violazione dei limiti previsti dall’art. 164, ultimo comma, cod. pen., e la revoca può essere disposta sia in sede di cognizione sia in sede di esecuzione, ai sensi dell’art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen.
La Corte ha ribadito che la revoca è subordinata, in entrambi i casi, al fatto che i precedenti preclusivi non fossero documentalmente noti al giudice che aveva concesso il beneficio. Il giudice chiamato a deliberare sulla revoca deve acquisire, anche d’ufficio, il fascicolo del giudizio antecedente per la doverosa verifica. Sul punto richiama le Sezioni Unite n. 3734 del 23.04.2015 e Sez. III n. 34387 del 27.04.2021.
La revoca è obbligatoria quando ricorre la condizione della non conoscibilità; il giudice di cognizione che la disponga d’ufficio non viola il divieto di reformatio in peius, perché l’atto non presuppone attività discrezionale o valutativa, ma è puramente ricognitivo di una preesistente situazione di illegalità (Sez. VI n. 51131 del 15.11.2019; Sez. II n. 37009 del 30.06.2016; Sez. I n. 21872 del 12.02.2003).
Nel caso concreto, il giudice dell’esecuzione aveva acquisito il fascicolo e, sulla base degli atti disponibili e del certificato del casellario, era pervenuto alla conclusione logicamente ineccepibile che la causa ostativa fosse evidente per il giudice della cognizione. La richiesta di revoca risultava dunque correttamente respinta.
La tesi del ricorrente è stata esclusa perché riferita a un’ipotesi diversa: il Procuratore ha invocato un principio proprio della revoca obbligatoria di diritto prevista dall’art. 168, primo comma, cod. pen., distinta da quella del terzo comma. La prima si inquadra nella fisiologia dell’istituto, la seconda è preordinata a eliminare la patologia della concessione illegittima del beneficio (Sez. I n. 14853 del 12.02.2020). Il ricorso è stato rigettato.
Nota della Redazione
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