Recidiva reiterata e aumento per continuazione non inferiore a un terzo (Cass. pen. Sez. IV n. 23 del 02.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di determinazione della pena, quando all’imputato sia stata contestata e applicata la recidiva reiterata di cui all’art. 99, comma 4, cod. pen., trova applicazione il disposto dell’art. 81, comma 4, cod. pen., secondo cui l’aumento per la continuazione non può essere inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave. Il limite minimo va calcolato sulla pena fissata per il reato più grave, comprensiva degli aumenti già operati per la recidiva e per l’aggravante del nesso teleologico, e non sulla pena base. L’erronea determinazione di tale aumento integra violazione di legge e impone l’annullamento con rinvio, non potendo la Corte di cassazione provvedere direttamente alla rideterminazione, rimessa alla discrezionalità del giudice di merito.
Il Fatto
La Corte d’appello di Messina, con sentenza del 27 ottobre 2022, confermava la penale responsabilità dell’imputato per i reati di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen., aggravati ai sensi dell’art. 61 n. 2 cod. pen., e di cui all’art. 624 cod. pen., rideterminando la pena in anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 500,00 di multa.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte d’appello, deducendo, con unico motivo, la violazione di legge in relazione agli artt. 99 e 81 cod. pen. Il ricorrente ha evidenziato che, essendo l’imputato recidivo reiterato, l’aumento per la continuazione era stato applicato in misura inferiore al limite legale di un terzo della pena stabilita per il reato più grave.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. All’imputato era stata contestata e applicata la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale ai sensi dell’art. 99, comma 4, cod. pen. Da tale qualificazione discende l’applicazione del regime sanzionatorio previsto dall’art. 81, comma 4, cod. pen., che fissa un limite minimo all’aumento per la continuazione.
La Corte territoriale aveva fissato la pena per il reato più grave — il furto di cui al capo B — applicando gli aumenti per la recidiva e per l’aggravante del nesso teleologico, in anni due e mesi uno di reclusione ed euro 450,00 di multa. L’aumento per la continuazione era stato però determinato in mesi tre di reclusione ed euro 50,00 di multa.
Tale misura risulta inferiore al limite di un terzo della pena stabilita per il reato più grave. La Corte ha esplicitato il calcolo: un terzo della pena di anni due di reclusione ed euro 450,00 di multa è pari a mesi otto di reclusione ed euro 150,00 di multa, che costituisce l’aumento minimo ai sensi della norma richiamata.
Esclusa la corretta applicazione dell’art. 81, comma 4, cod. pen., si è imposto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata ai fini della determinazione dell’aumento per la continuazione. La Corte ha precisato che non è possibile provvedere direttamente ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen., trattandosi di valutazione rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, richiamando sul punto le Sezioni Unite n. 3464 del 30/11/2017.
Ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen. è stata infine dichiarata l’irrevocabilità della declaratoria di responsabilità penale dell’imputato, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Messina.
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Nota della Redazione
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