Truffa e dissociazione tra raggirato e danneggiato: rileva il danno potenziale (Cass. pen. Sez. 2 n. 17833 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di truffa, non è richiesta l’identità soggettiva tra la persona indotta in errore e quella che subisce il danno patrimoniale, né la sussistenza di contatti diretti tra loro, essendo sufficiente un nesso di causalità effettivo tra l’induzione in errore, il profitto conseguito dall’agente e il pregiudizio patrimoniale arrecato. Tale principio vale anche quando il soggetto passivo del raggiro è diverso da quello che patisce il danno, purché il pregiudizio sia causalmente riconducibile agli artifici o raggiri. Il danno rilevante ai fini della fattispecie può consistere anche in un pregiudizio patrimoniale potenziale, quale l’assunzione di obbligazioni che il soggetto passivo non avrebbe altrimenti contratto. Ai fini dell’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità nel reato continuato, la gravità va valutata con riferimento al pregiudizio causato da ciascun singolo reato e non al danno complessivo.
Il Fatto
La Corte di Appello di L’Aquila, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato due imputati colpevoli di truffa aggravata ai danni di enti pubblici, associazione per delinquere e altri reati. Le condotte consistevano nell’offrire sul mercato, tramite una società, polizze fideiussorie fittizie e non monetizzabili, attirando sottoscrittori e impossessandosi dei premi, con danno per i beneficiari delle garanzie. Avverso la sentenza proponevano ricorso per cassazione entrambi gli imputati, deducendo, tra l’altro, vizi di motivazione e violazione di legge in relazione alla configurabilità della truffa, alla sussistenza dell’aggravante e al riconoscimento del vincolo associativo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso con cui si contestava l’inclusione del terzo beneficiario della polizza nella nozione di persona offesa, funzionale al riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 640, secondo comma, n. 1), cod. pen. e alla conseguente procedibilità d’ufficio. I ricorrenti sostenevano che il danno ai beneficiari fosse meramente eventuale, essendo subordinato all’escussione della garanzia. La Corte ha invece richiamato il principio, già affermato in precedenti pronunce, per cui non è necessaria l’identità tra raggirato e danneggiato, essendo sufficiente un nesso causale effettivo. Ha inoltre precisato che il danno può consistere anche in un pregiudizio potenziale, come l’assunzione di obbligazioni che il soggetto passivo non avrebbe altrimenti contratto, con la conseguenza che è irrilevante che le polizze siano state o meno escusse.
Quanto alla continuazione, la Corte ha ritenuto inammissibile per genericità il motivo proposto, non essendosi il ricorrente confrontato con l’apparato argomentativo della decisione impugnata. Con riferimento al reato di associazione per delinquere, ha rigettato il motivo relativo alla sua sussistenza, ravvisando correttamente il requisito strutturale nell’apparato organizzativo della società, funzionalmente preordinato alla commissione di una serie indeterminata di delitti. Tuttavia, la Corte ha accolto il motivo concernente la partecipazione dell’imputato al sodalizio, rilevando una carenza assoluta di motivazione laddove la sentenza non si era confrontata con le deduzioni difensive circa la limitata durata dell’incarico e l’assenza di poteri gestori.
La Corte ha, infine, dichiarato inammissibile il motivo sulla recidiva, in quanto sollevato per la prima volta in cassazione, e ha rilevato d’ufficio l’estinzione per prescrizione di numerosi reati, anche in ragione della fondatezza dei motivi di ricorso. Ha quindi annullato la sentenza impugnata senza rinvio per i reati prescritti e con rinvio alla Corte di appello di Perugia per la ridescrizione sulla partecipazione al sodalizio e per gli effetti civili.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.