Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura del fatto e dei precedenti (Cass. pen. Sez. VII n. 39870 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, senza confrontarsi con la motivazione del giudice di merito, si limiti a riprodurre censure già vagliate e disattese e a sollecitare una diversa lettura degli elementi di fatto. L’accertamento della recidiva non può fondarsi sul mero riscontro formale dei precedenti penali, dovendo il giudice verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza e di pericolosità, avuto riguardo alla natura dei reati, al grado di offensività, alla distanza temporale e all’omogeneità dei comportamenti. Il diniego delle sanzioni sostitutive ex art. 58 legge n. 689/1991 esige una motivazione ancorata agli indici dell’art. 133 cod. pen., non potendosi fondare sul solo casellario giudiziale.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato, in primo grado e poi in appello, per il reato di furto in abitazione di cui all’art. 624-bis cod. pen. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 18 marzo 2025, ha confermato la responsabilità, ritenuto la recidiva e negato la circostanza attenuante della riparazione del danno nonché la sostituzione della pena detentiva.
Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sotto plurimi profili: l’affermazione di responsabilità, la mancata riqualificazione del fatto come furto semplice con conseguente improcedibilità per difetto di querela, la ritenuta recidiva, il diniego dell’attenuante e quello delle pene sostitutive del lavoro di pubblica utilità o della detenzione domiciliare.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per la manifesta infondatezza e la radicale carenza di specificità dei motivi. Le censure, riproduttive di profili già esaminati e respinti dal giudice di merito con argomenti giuridici corretti, non si confrontano con le argomentazioni della sentenza impugnata e si risolvono nella richiesta di una nuova valutazione del compendio probatorio.
Quanto alla responsabilità, la Corte rileva che la doppia conforme affermazione si salda con quella di primo grado e che gli elementi addotti dalla difesa — la vicinanza dell’abitazione del ricorrente a quella della persona offesa e il mancato rinvenimento della refurtiva — sono stati valutati senza inficiare il quadro probatorio. La richiesta di rilettura dei fatti è perciò inammissibile, perché trasformerebbe il giudice di legittimità in giudice del fatto.
Anche la doglianza sulla mancata riqualificazione in furto semplice è respinta: il giudice di merito ha argomentato sulla sussistenza del furto in abitazione, reato procedibile d’ufficio, così escludendo il difetto di querela.
Sulla recidiva, la Corte richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 35738 del 27.05.2010: il giudice deve verificare in concreto se la reiterazione sia sintomo effettivo di riprovevolezza e di pericolosità, considerando natura dei reati, grado di offensività, distanza temporale e omogeneità, oltre ogni riscontro formale dei precedenti. La motivazione del merito, che ha valorizzato il lasso temporale di soli quattro anni dalla precedente condanna irrevocabile, si colloca in tale solco, nel quadro dei poteri discrezionali del giudice.
Quanto all’attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen., la Corte condivide la ratio dell’incriminazione del furto in abitazione, che impone di considerare anche il danno morale legato all’intrusione nella dimora della vittima. Infine, sul diniego delle pene sostitutive, il giudizio prognostico ex art. 58 legge n. 689/1991 non può prescindere dagli indici dell’art. 133 cod. pen.; i precedenti del ricorrente, secondo la Corte territoriale, rendono le sanzioni sostitutive inidonee alla rieducazione. All’inammissibilità conseguono la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.
Nota della Redazione
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