Motivazione sintetica su pena, attenuanti generiche e recidiva è legittima (Cass. pen. Sez. VII n. 39872 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di legittimità non può sindacare la quantificazione della pena quando il giudice di merito abbia enunciato, anche in forma sintetica, la valutazione di uno o più dei criteri dell’art. 133 cod. pen.; il controllo è ammesso solo ove la determinazione costituisca frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, non essendo più sufficiente, dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. ad opera del d.l. n. 92 del 2008, il solo stato di incensuratezza. La motivazione sulla recidiva è congrua quando valorizzi i precedenti penali e la nuova condotta criminosa come indici di maggiore capacità a delinquere.
Il Fatto
La Corte di appello di Bologna conferma la condanna pronunciata dal Tribunale di Bologna per il reato di tentato furto aggravato, di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625, n. 2, cod. pen., infliggendo all’imputato la pena di dieci mesi di reclusione e 700,00 euro di multa.
Il condannato ricorre per cassazione censurando l’eccessività del trattamento sanzionatorio, la mancata concessione delle attenuanti generiche e il riconoscimento della recidiva. La questione giunge così davanti alla Corte, chiamata a verificare i limiti del sindacato di legittimità sulle scelte discrezionali del giudice di merito.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte esamina congiuntamente il primo e il secondo motivo, entrambi inerenti al trattamento punitivo. Il primo è inammissibile: la Corte territoriale ha reso deduzioni logiche ed esaustive, ritenendo la pena congrua rispetto alla personalità del colpevole e, in particolare, all’atteggiamento aggressivo tenuto dopo la commissione del fatto.
Il Collegio ribadisce che il giudice del merito esercita la discrezionalità conferitagli dalla legge mediante l’enunciazione, anche sintetica, della valutazione di uno o più criteri dell’art. 133 cod. pen. Il sindacato di legittimità è dunque ammissibile solo quando la quantificazione derivi da mero arbitrio o da ragionamento illogico, ipotesi esclusa nel caso concreto. Il riferimento è a un orientamento consolidato, richiamato con Sez. II n. 36104 del 2017 e Sez. III n. 6877 del 2016.
Quanto al secondo motivo, la Corte osserva che esso investe ancora il trattamento punitivo, ma è sorretto da motivazione idonea e non illogica. I giudici di appello hanno negato le attenuanti generiche rilevando l’assenza di elementi positivi valorizzabili e tenendo conto della capacità a delinquere desumibile dal possesso di strumenti funzionali allo scasso.
Sul punto il Collegio richiama l’approdo consolidato secondo cui il mancato riconoscimento della diminuente può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi di segno positivo, tanto più dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. introdotta dal d.l. n. 92 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 125 del 2008, che ha reso insufficiente il solo stato di incensuratezza. Nel caso di specie i giudici di merito hanno ritenuto sussistente una specifica capacità a delinquere.
Il terzo motivo è manifestamente infondato. La Corte distrettuale ha assolto congruamente l’onere motivazionale sulla recidiva, apprezzando l’idoneità della nuova condotta a rivelare una maggiore capacità a delinquere, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 35738 del 2010. I precedenti penali risultanti dal casellario, cinque condanne per furto e una per truffa, uniti al nuovo reato, sorreggono tale valutazione. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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