Rito cartolare d’appello e termine per il ricorso per cassazione (Cass. pen. Sez. V n. 31862 del 24.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La celebrazione del processo di appello nelle forme del rito c.d. cartolare non incide sui termini di impugnazione, che restano disciplinati dall’art. 585 cod. proc. pen. Il termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza deliberata in udienza decorre, per la parte presente, dalla scadenza del termine stabilito dalla legge per il deposito della motivazione, e non dalla comunicazione dell’avviso di deposito. La comunicazione del solo dispositivo non è idonea a far decorrere il termine, che resta ancorato alla scadenza del termine legale di deposito. Ne consegue che è inammissibile il ricorso presentato oltre tale termine, non valendo a differirlo l’erronea intestazione della sentenza che richiami la trattazione in udienza pubblica.
Il Fatto
La Corte di appello di Perugia ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di cui all’art. 495 cod. pen. Avverso la pronuncia ha proposto ricorso il difensore, deducendo vizi in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche. La sentenza di appello era stata deliberata il 28 febbraio 2025, in esito a un processo celebrato nelle forme del rito cartolare. Il ricorso è stato presentato il 12 maggio 2025.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché proposto oltre il termine prescritto. Il punto di partenza è la constatazione che il processo di appello è stato celebrato nelle forme del rito cartolare, come risulta dagli atti e nonostante l’erronea intestazione della sentenza, che sembrava riferirsi alla trattazione in udienza pubblica.
La disciplina del rito cartolare non è intervenuta sui termini di impugnazione. La Corte richiama l’art. 585 cod. proc. pen., riportandone il comma 1, che scandisce i termini in quindici, trenta o quarantacinque giorni secondo il caso, e il comma 2, che ne fissa la decorrenza. Rileva, in particolare, la lettera c) del comma 2, secondo cui i termini decorrono dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza, ovvero dal giorno della notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito nel caso previsto dall’art. 548, comma 2, cod. proc. pen.
Applicando tali regole, la sentenza di appello è stata deliberata il 28 febbraio 2025 senza indicazione di un termine per il deposito della motivazione, che pertanto è pari a quindici giorni per legge. Il dispositivo è stato ritualmente comunicato alle parti e il termine per il deposito è spirato sabato 15 marzo 2025, mentre la sentenza è stata depositata in via anticipata il 4 marzo 2025. Da quel termine di scadenza — e non dalla comunicazione del dispositivo — ha iniziato a decorrere il termine di trenta giorni previsto dall’art. 585, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per proporre ricorso, con l’ulteriore proroga di quindici giorni ex art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. Il termine è così scaduto il 29 aprile 2025, mentre il ricorso è stato presentato soltanto il 12 maggio 2025.
Da qui la declaratoria di inammissibilità ex artt. 585 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., dichiarata senza formalità di procedura a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. All’inammissibilità conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende della somma, stimata equa, di euro quattromila.
Nota della Redazione
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