Inammissibile il ricorso che ripropone censure già vagliate; riconoscimento fotografico e recidiva (Cass. pen. Sez. VII n. 39880 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento fotografico operato dalla persona offesa costituisce una specie del più generale concetto di dichiarazione, la cui forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, ma dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale. La graduazione della pena, compresi gli aumenti per le circostanze aggravanti e la recidiva, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve all’obbligo di motivazione richiamando i criteri dell’art. 133 cod. pen. con espressioni sintetiche, essendo necessaria una spiegazione dettagliata solo quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale. È inammissibile il ricorso che riproponga censure già vagliate e disattese dai giudici di merito con corrette argomentazioni giuridiche.

Il Fatto

La Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Treviso, ha ridotto la pena inflitta all’imputata, rideterminandola in tre anni di reclusione ed euro 800,00 di multa per il reato di cui agli artt. 99, comma 4, 110, 624-bis e 625, n. 5 cod. pen.

L’imputata ricorre per cassazione deducendo, con il primo motivo, vizio di motivazione in ordine alla pronuncia di responsabilità penale; con il secondo motivo, vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata esclusione della recidiva e alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche dai giudici di merito. La Corte di appello, con deduzioni logiche ed esaustive, ha ritenuto provata la responsabilità penale alla luce dei plurimi elementi probatori riscontrati.

I giudici di merito valorizzano il riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa, che ha riconosciuto l’imputata con assoluta certezza. La Corte sottolinea l’attendibilità dell’individuazione, poiché la persona offesa aveva avuto occasione di vedere da vicino l’imputata all’interno della sua abitazione, e rimarca il forte riscontro costituito dal fatto che il furgone dei complici era intestato all’imputata.

La pronuncia fa corretta applicazione del principio di legittimità secondo cui l’individuazione di un soggetto, personale o fotografica, è manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione. Il suo valore probatorio discende dal valore della dichiarazione confermativa, alla stregua della deposizione testimoniale (Sez. 6 n. 6582 del 2007; Sez. 4 n. 45496 del 2008).

Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte giustifica l’applicazione della recidiva e la misura del trattamento sanzionatorio alla luce dei numerosi precedenti penali e dell’elevata capacità a delinquere. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, cui basta dar conto dell’impiego dei criteri dell’art. 133 cod. pen. con espressioni sintetiche, salvo che la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (Sez. 2 n. 36104 del 2017; Sez. 4 n. 21294 del 2013).

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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